ITALIA OGGI
Le procure di Torino e Napoli hanno dettato le regole per tutelare la riservatezza
La privacy anti-intercettazioni
Un’udienza ad hoc per lo stralcio delle registrazioni
Una udienza ad hoc per decidere lo stralcio delle intercettazioni che violano la privacy e non sono utili alle indagini. Già a legislazione vigente, dunque, si può attenuare il rischio di divulgazioni indebite di conversazioni registrate, che non hanno nulla a che fare con il procedimento. Ma bisogna rispettare il diritto della difesa dell’indagato di dire la propria, anche per non rischiare di perdere elementi utili. Seppure con diverse soluzioni la procura della Repubblica di Torino (circolare 513 del 15 febbraio 2016) e quella di Napoli (direttiva 1/2016) hanno dato disposizioni per la tutela della riservatezza. Vediamo come
Procura di Torino. Contestualmente alla comunicazione della chiusura delle indagini preliminari, il pubblico ministero avvisa i difensori della facoltà di esaminare gli atti e ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche (articolo 268, comma 6 del codice di procedura penale). Il pubblico ministero avvisa anche per quali registrazioni o verbali intende chiedere l’autorizzazione al giudice di stralcio o distruzione. Per effetto di ciò il difensore non può chiedere di estrarre copia. Il pm deve indicare espressamente le comunicazioni telefoniche o tra presenti o le comunicazioni informatiche o telematiche da stralciare/distruggere. La circolare torinese si riferisce, in primo luogo, alle intercettazioni inutilizzabili. Si riferisce anche alle intercettazioni irrilevanti, che presentano contemporaneamente due requisiti: sono irrilevanti e contengono dati sensibili, come definiti dall’articolo 4 del Codice della privacy (razza, etnia, religione, politica, sindacato, filosofia, idoneità a rivelare stato di salute e vita sessuale). A questo punto i difensori hanno cinque giorni di tempo per conoscere i contenuto delle intercettazioni, ma senza il diritto di estrarre copia. Decorsi i cinque giorni il pm invierà al giudice la richiesta di stralcio e o di distruzione. Attivata la procedura descritta non viene meno il segreto istruttorio, fino alla decisione del giudice. Se il giudice non accoglierà la domanda di stralcio, tutto il materiale sarà a disposizione anche per le copie. Per le registrazioni irrilevanti, ma senza dati sensibili, la circolare rimette al PM titolare del procedimento la scelta del momento in cui attivare la procedura descritta.
Procura di Napoli. La direttiva della Procura di Napoli prescrive alla polizia giudiziaria di annotare sul brogliaccio di ascolto la annotazione “intercettazione irrilevante ai fini delle indagini”. In caso di dubbio, sarà il pubblico ministero a fornire direttive. Se viene confermata l’irrilevanza, atti e intercettazioni son conservate al protocollo riservato del Procuratore e saranno distrutti quando lo ordinerà il giudice. Questo vale anche per le intercettazioni dei parlamentari La circolare, poi, esamina vari casi. Per l’intercettazione di conversazioni con i difensori, ad esempio, si prescrive che le stesse non siano trascritte. Nel procedimento si deve rispettare il contraddittorio tra le parti, visto il possibile interesse delle difese a conoscere il materiale raccolto prima della sua distruzione. Prima della conclusione delle indagini va attivata la procedura di decisione in camera di consiglio su richiesta delle parti. Antonio Ciccia Messina