LAVORO: Ai professionisti la certificazione della sicurezza (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Il ddl Sacconi. Il presidente della Commissione Lavoro del Senato presenta una semplificazione del Testo unico del 2008
Ai professionisti la certificazione della sicurezza

ROMA. Superare il Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, che «si caratterizza per un’eccessiva complessità legislativa e attuativa» – il Dlgs 81 del 2008 si compone di 306 articoli e 51 allegati – per passare «attraverso la semplificazione, da un approccio formalistico a uno pratico e sostanziale».
Questo è l’obiettivo del Ddl depositato ieri in commissione Lavoro al Senato dal presidente Maurizio Sacconi (Ap), con la firma di Serenella Fucksia (Gruppo misto), che si compone di 22 articoli e 5 allegati. «Il presupposto dell’attuale disciplina sono la produzione industriale seriale meccanizzata e le mansioni lavorative standardizzate – sottolinea Sacconi – per questo si prevede un’applicazione omologa a tutti i luoghi produttivi, a prescindere dalle dimensioni e dai dati infortunistici di riferimento. È ora di voltare pagina, il contesto è cambiato, l’economia globale è sottoposta a cambiamenti veloci e imprevedibili indotti dalle nuove tecnologie digitali».
Il Ddl prevede l’attività di supporto garantita dai medici del lavoro o da altri professionisti esperti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che sotto la propria responsabilità, potranno certificare la correttezza delle misure di prevenzione e protezione in azienda. La platea è composta da professionisti con un ordine di riferimento o esperti che svolgono professioni relative alla salute e sicurezza, iscritti a un elenco presso il ministero del Lavoro (previa verifica del possesso di determinati requisiti professionali e di esperienza). L’affidamento al soggetto terzo della certificazione, spiega la relazione al Ddl, «permetterà una notevolissima riduzione della documentazione necessaria per dimostrare l’adempimento agli obblighi di legge da parte del datore di lavoro».
Quanto al datore di lavoro, il Ddl prevede che non possa ritenersi responsabile se ha ottemperato ai propri obblighi ma l’evento è risultato dovuto a «circostanze a lui estranee, eccezionali e imprevedibili, o a eventi eccezionali, le cui conseguenze non sarebbero state comunque inevitabili, nonostante il datore di lavoro si sia comportato in modo diligente». Si prevede che in materia di salute e sicurezza la colpa va ritenuta «colpa di organizzazione», con la conseguenza che essa viene meno ove l’imprenditore dimostri di aver provveduto a organizzare l’azienda in modo corretto rispetto alle esigenze di tutela dei propri lavoratori. Corollario di tutto ciò è che il datore di lavoro che dimostri il proprio diligente comportamento – con l’adozione e l’efficace attuazione della normativa – «non può rispondere penalmente in caso di infortunio che sia derivato da grave negligenza del dirigente, del preposto o del lavoratore». Gli organi di vigilanza e la magistratura potranno intervenire nei casi in cui la certificazione venga resa in modo fraudolento, con grave colpa professionale o per mezzo di false dichiarazioni. Per evitare problemi nel passaggio tra i due diversi “modelli” di gestione della salute e sicurezza, si prevede un periodo transitorio triennale nel quale al datore di lavoro è consentito anche di dimostrare di avere, in tutto o in parte, adempiuto ai propri obblighi del Dlgs 81/2008. Si incentiva, anche economicamente, l’adozione e l’efficace attuazione delle misure di prevenzione e protezione in azienda, lasciando al ministero del Lavoro e all’Inail l’individuazione delle modalità per permettere alle aziende virtuose di avere un «sensibile» sgravio sui premi da pagare.
Quanto al recepimento di direttive comunitarie in materia di salute sul lavoro, esso dovrà avvenire nel rispetto dei soli livelli inderogabili di tutela previsti dalle stesse direttive, e con un decreto ministeriale saranno individuati i livelli di regolazione da eliminare. Le sanzioni saranno razionalizzate. Infine nell’attività di vigilanza gli ispettori potranno impartire disposizioni esecutive – contro cui è possibile fare ricorso -, in caso di inosservanza è previsto l’arresto fino a 12 mesi o fino a 10mila euro di multa per ciascuna disposizione. Giorgio Pogliotti

Foto del profilo di Andrea Gentile

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