ITALIA OGGI
Il ministero del lavoro sull’obbligo previsto dal Jobs act in caso di controversie sui licenziamenti
Conciliazione, Co se c’è l’offerta
Comunicazione soltanto quando il datore fa la proposta
La «Co» relativa all’offerta di conciliazione è dovuta soltanto nei casi in cui il datore di lavoro abbia effettivamente proposto la conciliazione al lavoratore licenziato. Lo precisa il ministero del lavoro nella nota prot. n. 3845/2015, spiegando gli ambiti applicativo e operativo della nuova comunicazione telematica che riguarda i lavoratori assunti a tutele crescenti. La presentazione del modello, spiega ancora il ministero, può essere fatta direttamente dal datore di lavoro o per il tramite dei soggetti abilitati (tra cui i consulenti del lavoro).
Assunti a «tutele crescenti». La «Co» dell’offerta di conciliazione è scaturita dal dlgs n. 23/2015, che ha disciplinato il cosiddetto contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, in vigore dal 7 marzo. Tale disciplina delle tutele crescenti, infatti, prevede tra l’altro il nuovo istituto di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie sui licenziamenti illegittimi, da svolgersi in una sede assistita (direzioni territoriali del lavoro) o presso le commissioni di certificazione. Il nuovo istituto, in particolare, consente al datore di lavoro di proporre al lavoratore la conciliazione preventiva, entro gli stessi termini d’impugnazione stragiudiziale del licenziamento (60 giorni), offrendo l’importo pari a una mensilità di retribuzione per anno di lavoro, con un minimo di due e un massimo di 18. L’accettazione dell’offerta da parte del lavoratore (l’importo esente da imposte e da contributi viene erogato con assegno circolare) determina rinuncia all’impugnazione del licenziamento, anche se già proposta.
La «Co» dell’offerta di conciliazione, che serve al monitoraggio del nuovo istituto, è una seconda comunicazione che si aggiunge alla prima, cioè alla «Co» di cessazione che va fatta tramite il modello «Unilav_Cess» entro cinque giorni dalla fine del rapporto. La seconda «Co» va fatta con il modello «Unilav_conciliazione» entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto tramite l’applicazione telematica disponibile sul portale cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it). Per l’omissione la sanzione è da 100 a 500 euro.
Quando e come fare la comunicazione. Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 2788/2015 (si veda ItaliaOggi del 29 maggio), il ministero chiarisce ulteriori aspetti operativi della nuova «Co» dell’offerta di conciliazione. In primo luogo, spiega che la comunicazione:
1) è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore (se non fa la proposta, quindi, non deve farla);
2) è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
3) non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
In secondo luogo, precisa che, in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro, i datori di lavoro possono effettuare anche la nuova «Co» dell’offerta di conciliazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati, così individuati dalla normativa vigente, vale a dire:
- a) consulenti del lavoro;
- b) avvocati e procuratori legali; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali;
- c) servizi istituiti dalle associazioni di categorie delle imprese artigiane e delle pmi;
- d) associazioni di categoria delle imprese agricole;
- e) associazioni di categoria dei datori di lavoro;
- f) agenzie per il lavoro;
- g) consorzi e gruppi di imprese. Daniele Cirioli