ITALIA OGGI SETTE
Lo stabilisce il Minlavoro: non è compito della Dtl accertare il rispetto delle procedure
Conciliazioni sotto i raggi X
Doppio controllo sul deposito verbali in sede sindacale
Lun.4 – Doppio controllo sul deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale. Infatti, la direzione territoriale del lavoro (Dtl) deve verificare: a) l’autenticità dell’atto di conciliazione; b) che la conciliazione sia avvenuta «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative». È quanto stabilisce il ministero del lavoro nelle note protocollo nn. 5199/2016 e 5755/2016, aggiungendo che non è compito della Dtl accertare concretamente il rispetto delle procedure, essendo sufficiente che ciò risulti da esplicita attestazione sottoscritta dalle organizzazioni sindacali coinvolte nella procedura, ossia per esempio inserendo nel verbale la dichiarazione che la conciliazione si è svolta «presso le sedi e con le modalità» previste dai Ccnl sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dotate di rappresentatività.
La conciliazione sindacale.
La conciliazione è una particolare procedura attraverso la quale datore di lavoro e lavoratore possono risolvere una controversia di lavoro tra di loro insorta. La conciliazione può avvenire, generalmente, davanti alla commissione di conciliazione istituita presso la Dtl oppure in sede sindacale. I chiarimenti ministeriali fanno riferimento al secondo tipo di conciliazione, quello in sede sindacale, che, ai sensi dell’art. 412-ter del codice di procedura civile, deve avvenire «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative». La procedura richiede, quale atto finale una volta che l’accordo sia stato raggiunto, che il verbale sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rappresentanti sindacali venga depositato, a cura di una delle parti oppure per il tramite dell’associazione sindacale, presso la Dtl che ne accerta l’autenticità e ne cura il deposito nella cancelleria del Tribunale competente, così che l’accordo sindacale acquisti efficacia esecutiva.
La procedura di deposito. Il ministero del lavoro ha ricevuto richiesta di chiarimenti in merito «all’ampiezza della verifica demandata alle Dtl ai fini del deposito» dei verbali di conciliazione. La richiesta è scaturita dal diniego di un Ufficio al deposito dei verbali di conciliazione redatti in sede sindacale dall’Usi (Unione sindacale italiana) di Foggia. Diniego motivato sull’assenza, nella lettura dei verbali, dell’elemento «… di ammissibilità della procedura del deposito ovvero che la conciliazione sia stata raggiunta nel rispetto delle procedure previste nei contratti o accordi collettivi, in riferimento alla circolare ministeriale n. 1138/G/77 del 17 marzo 1975, nonché, in via sussidiaria, dal momento che «l’associazione sindacale non risulta firmataria di Ccnl (settore commercio, metalmeccanico, lavoro domestico)». La motivazione di diniego, a parere del sindacato coinvolto, sarebbe censurabile in base alla nuova disciplina dettata dalla legge n. 183/2010 (il c.d. «Collegato lavoro»), la quale renderebbe superate la istruzioni della circolare n. 1138/1975. Questa, infatti, nel trattare il procedimento di conciliazione in sede sindacale (secondo le norme allora vigenti), richiede che le conciliazioni avvengano «secondo le procedure previste da contratti o accordi collettivi» (richiamando, in particolare, quanto allora previsto esplicitamente dall’art. 410 cpc); mentre dopo la riforma dell’art. 410 cpc, la cui formulazione attuale non contempla più il riferimento alle conciliazioni in sede sindacale, non sarebbe più necessaria la verifica del rispetto delle «procedure previste da contratti o accordi collettivi», limitando il controllo della Dtl all’autenticità dell’atto. Di conseguenza, il deposito presso la Dtl dei verbali di conciliazione non potrebbe essere negato, se non in caso di accertata non autenticità del verbale.
I chiarimenti ministeriali. Il ministero non è d’accordo con le osservazioni del sindacato. Ritiene piuttosto, infatti, che, in caso di deposito presso la Dtl dei verbali di conciliazione in sede sindacale, il direttore debba verificare, oltre all’autenticità dell’atto (come espressamente richiesto dall’inciso dell’art. 411, comma 3, del cpc) anche, e in primo luogo, la stessa integrazione della fattispecie della valida conciliazione in sede sindacale, che deve avvenire «presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative», come dispone l’art. 412-ter cpc. Infatti, spiega il ministero, «il collegamento fra il momento del deposito e quello di una verifica del rispetto delle procedure di fonte contrattual-collettiva, che la circolare del 1975 ricostruiva in via interpretativa, mantiene la sua validità anche in relazione all’attuale contesto ordinamentale, nel quale è stato espunto dall’art. 410 cpc il richiamo esplicito alle «procedure di contratto o accordo collettivo», risultando anzi tale collegamento, nel mutato contesto, maggiormente incisivo nel riferimento dell’art. 412-ter cpc a sedi e modalità «previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative»».
Doppio controllo. In conclusione, il ministero afferma che, ai fini dell’utile espletamento dell’attività di deposito di verbali di conciliazione in sede sindacale «il soggetto sindacale deve risultare in possesso di elementi di specifica rappresentatività». Per quanto riguarda, poi, le difficoltà operative che una tale verifica comporterebbe agli Uffici, il ministero ritiene ancora pienamente valide le indicazioni della citata circolare del 1975, la quale prevede (punto C, in chiusura) che «al fine di svolgere l’accertamento d’ufficio, il Direttore può richiedere alle parti sindacali di apporre sul verbale espressa dichiarazione di avere adottato le predette procedure», intendendosi per tali non più meramente quelle «previste da contratti o accordi collettivi» (del vecchio testo dell’art. 410 cpc), bensì quelle «previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative» di cui all’art. 412-ter cpc. Simile soluzione, chiosa il ministero, appare coerente con la necessità di «sistemizzare» le modifiche dell’istituto della conciliazione sindacale che si sono sedimentate negli anni, nonché utile alla «linea di «responsabilizzazione» del sistema di relazioni industriali propria della circolare del 1975, non smentita dalle profonde modifiche che hanno interessato tale sistema, la quale non impone ai Direttori degli Uffici territoriali verifiche tecnicamente complesse e suscettibili di incidere virtualmente sulle prerogative sindacali (in specie nel mutato quadro attuale di valorizzazione del criterio della maggiore rappresentatività), ma, nel pieno rispetto dell’art. 39 della Costituzione, sposta al livello dell’autoregolamentazione sindacale la responsabilità del rispetto e della corretta applicazione delle indicazioni di fonte legislativa». Daniele Cirioli