IL SOLE 24 ORE
Contenzioso. Lo strumento alternativo è limitato alle rivendicazioni retributive dei lavoratori ed è immediatamente esecutivo
Dalle «intese» uno stop ai controlli
La conciliazione monocratica può chiudere la lite subito dopo la richiesta di ispezione
Sab. 1 – Per ridurre il contenzioso, scongiurare sanzioni pesanti alle imprese ed evitare le ispezioni c’è uno strumento, ancora relativamente poco noto: la conciliazione monocratica preventiva.
In pratica quando una sede dell’ispettorato nazionale del Lavoro riceve una richiesta di intervento ispettivo, da cui emergono elementi per una conciliazione della controversia, tramite un proprio funzionario anche con qualifica ispettiva, può avviare il tentativo di conciliazione: questo prevede l’articolo 11, comma 1, del Dlgs 23 aprile 2004, n. 124.
Oggetto della conciliazione monocratica preventiva, che non è limitata al lavoro subordinato, possono essere solo i diritti patrimoniali del lavoratore, aventi natura contrattuale e/o legale, in tutti i casi in cui l’ispettore non ha ancora proceduto ad accertare la veridicità delle situazioni che potrebbero formare oggetto di ispezione (in pratica non devono ancora essere venuti in evidenza elementi di prova certi). L’obiettivo è anche quello di rendere efficiente l’attività ispettiva e garantire una rapida tutela dei lavoratori, ove siano denunciate violazioni di legge o contrattuali che producano al lavoratore un danno patrimoniale.
La richiesta d’intervento, non costituendo istanza in senso stretto, non comporta l’obbligo di dar corso all’ispezione: sono considerate solo le richieste non palesemente pretestuose, inattendibili o prive di fondamento. Invece, si deve procedere all’ispezione per richieste che denuncino irregolarità gravi e incisive, ossia con diretta rilevanza penale. Ad esempio: lavoratrici madri adibite al lavoro notturno o richieste che interessano altri lavoratori.
L’iter
La convocazione informa le parti della possibilità di farsi assistere da rappresentanti sindacali, consulenti del lavoro o altri professionisti abilitati di cui alla legge 12/1979, cui abbiano conferito un mandato specifico, o di farsi sostituire da soggetti muniti di delega.
La procedura è così articolata:
il funzionario illustra alle parti le possibili conseguenze dell’ispezione: al lavoratore si evidenziano i vantaggi della conciliazione in termini di celerità e soddisfazione delle pretese creditorie; al datore vanno rappresentati le conseguenze del mancato accordo (attivazione dell’ispezione) e i benefici dell’accordo sul piano sanzionatorio e contributivo;
l’accordo deve sempre prevedere il riconoscimento di un periodo di lavoro tra le parti: non possono concludersi conciliazioni monocratiche novative, che si risolvano nell’erogazione di somme di denaro da parte del datore a mero titolo transattivo;
il funzionario può non sottoscrivere l’accordo raggiunto dalle parti se è volto a eludere la tutela prevista a favore dei lavoratori o a precostituire false posizioni previdenziali;
le dichiarazioni verbalizzate non possono essere utilizzate a scopi diversi, in particolare per fini legati all’ispezione (ministero Lavoro, circolare 36/2009).
Le conseguenze
L’accordo raggiunto con l’assistenza del funzionario è valido anche rispetto a rinunce e transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge e contratti collettivi: esso non può più essere impugnato.
Il verbale di conciliazione diviene efficace, con effetto immediato sul procedimento ispettivo, che si estingue nel momento in cui il datore provvede, entro i termini, a versare, anche ratealmente, i contributi previdenziali e assicurativi (maggiorati delle somme aggiuntive nella misura prevista per le omissioni contributive) per il periodo lavorativo riconosciuto dalle parti, nonché al pagamento delle somme dovute al lavoratore. Il verbale sottoscritto dalle parti può essere dichiarato esecutivo con decreto dal giudice competente, su istanza della parte interessata. L’inottemperanza all’obbligo di versare le somme concordate consente invece al lavoratore di attivare la procedura esecutiva davanti al giudice. Alberto Bosco Germano De Sanctis