LAVORO: Paternità anche alle partite Iva (Italia Oggi Sette)

ITALIA OGGI SETTE

Le istruzioni per usufruire del beneficio esteso dal Jobs act ai lavoratori autonomi
Paternità anche alle partite Iva
Indennità riconosciuta in presenza di determinati eventi

Lun.5 – I lavoratori autonomi hanno diritto all’indennità di paternità se il coniuge-madre del neonato, lavoratrice dipendente o lavoratrice autonoma, non fruisce dell’indennità di maternità. Artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli, pescatori, infatti, hanno diritto a tre mesi retribuiti in caso di morte o grave infermità della madre o di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre (situazioni per le quali, la madre è impossibilitata a fruire del congedo parentale). La novità, introdotta dalla riforma Jobs act (dlgs n. 80/2015), richiede che, per il diritto all’indennità, il lavoratore deve, tra l’altro, essere in regola con i versamenti contributivi relativi al periodo indennizzabile, ma non è necessario che si astenga dal lavoro.
Indennità di paternità. La novità è operativa dal 25 giugno 2015 e interessa i seguenti lavoratori autonomi: artigiano; commerciante; coltivatore diretto, colono, mezzadro; imprenditore agricolo a titolo principale; pescatore autonomo della piccola pesca marittima e delle acque interne.
La novità, come detto, consiste nel riconoscimento del diritto all’indennità di paternità. Il diritto, in particolare, viene riconosciuto a condizione che la madre sia lavoratrice dipendente oppure lavoratrice autonoma (ossia artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola a titolo principale pescatrice autonoma della piccola pesca), e sorge qualora il padre rimanga l’unico genitore al verificarsi dei seguenti eventi:
• morte o grave infermità della madre;
• abbandono del figlio da parte della madre;
• affidamento esclusivo del figlio al padre.
I requisiti. L’indennità di paternità è riconoscibile dalla data in cui si verifica uno dei predetti eventi fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. Si ricorda che, in via ordinaria, il congedo di maternità (la vecchia «astensione obbligatoria») spetta in misura di cinque mesi così distribuiti: due mesi prima della data presunta del parto (c.d. periodo ante partum) e tre mesi dopo il parto (c.d. periodo post partum). Tornando ai requisiti, l’indennità di paternità ai lavoratori autonomi è riconosciuta alle stesse condizioni e nella stessa misura prevista per l’indennità di maternità a favore delle madri lavoratrici autonome. In ordine ai requisiti, occorre verificare che il padre autonomo, durante il periodo di indennità di paternità:
a) sia iscritto a una delle gestioni dell’Inps per i lavoratori autonomi (artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, mezzadri e coloni) oppure, nel caso si tratti di pescatori autonomi, al fondo pensioni lavoratori dipendenti. Poiché l’iscrizione può avvenire anche in data successiva all’inizio dell’attività, ne deriva che
a. se l’iscrizione è effettuata nei termini di legge (30 giorni dall’inizio dell’attività per artigiani e commercianti e 90 giorni per gli autonomi del settore agricolo):
l’indennità di paternità è corrisposta dal momento in cui si è verificato l’evento che ha fatto sorgere il diritto all’indennità di paternità (morte della madre, grave infermità ecc.), se l’attività è antecedente all’evento stesso;
b. se l’iscrizione è effettuata oltre i termini di legge: l’indennità spetta, eventualmente, solo per i giorni successivi alla data di iscrizione;
c. se l’attività è iniziata dopo l’evento (morte della madre, grave infermità, ecc..): l’indennità di paternità dalla da d’inizio dell’attività;
b) sia in regola con il versamento dei contributi per il periodo indennizzabile.
Quanto vale l’indennità. La misura dell’indennità di paternità è calcolata in base alle stesse regole previste per l’indennità di maternità; pertanto, è pari all’80% di un importo giornaliero individuato a seconda dell’attività autonoma svolta. In particolare (art. 68 del T.U. maternità), l’indennità di paternità:
A. per artigiani ed esercenti attività commerciali è pari all’80% del limite minimo di retribuzione giornaliera fissata con riferimento all’anno in cui inizia l’indennità di paternità;
B. per i lavoratori autonomi agricoli (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli) è pari all’80% del limite minimo di retribuzione per la qualifica di operai dell’agricoltura con riferimento all’anno precedente il parto (o l’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione o affidamento);
C. per i lavoratori autonomi della pesca è pari all’80% del salario giornaliero convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa, fissato per l’anno in cui inizia l’indennità di paternità.
I periodi indennizzabili. Come detto in precedenza, l’indennità di paternità è riconoscibile, in presenza dei requisiti, dalla data in cui si verifica uno degli eventi (morte della madre, ecc.) fino alla fine del periodo post partum che sarebbe spettato alla madre lavoratrice. In questo calcolo del periodo, la data del parto è giorno a sé rispetto ai 3 mesi post partum e, pertanto, tale giorno non è indennizzabile a favore del padre a titolo di indennità di paternità, ma è indennizzabile a favore della lavoratrice madre avente diritto all’indennità.
Insomma, il periodo d’indennizzo a favore del lavoratore autonomo coincide con il periodo post partum della madre; per determinare questo periodo, si ricorda che:
a) se la madre è lavoratrice dipendente, il congedo post partum coincide con i 3 mesi dopo il parto più eventuali periodi di congedo di maternità ante partum non goduti;
b) se la madre è lavoratrice autonoma, l’indennità post partum spetta per i 3 mesi dopo il parto.
Anche per i padri lavoratori autonomi, analogamente a quanto previsto per le madri lavoratrici autonome, non c’è obbligo di astensione dal lavoro durante i periodi per i quali si riceve l’indennità di paternità.
Decorrenza dell’indennità di paternità. Posto che la riforma è entrata in vigore il 25 giugno 2015, l’indennità di paternità spetta per gli eventi (morte o grave infermità della madre dipendente o autonoma, abbandono, affidamento esclusivo del figlio) che si sono verificati a partire da tale data. Tuttavia, nel periodo transitorio, se l’evento si è verificato in data anteriore al 25 giugno 2015, l’indennità è riconosciuta per gli eventuali periodi (giorni/mesi) successivi al 24 giugno. Vediamo due esempi a riguardo.
La domanda. L’indennità è riconosciuta a domanda dell’interessato, da formularsi entro un anno (termine di prescrizione) a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile. Va utilizzato il modello SR01, inoltrabile all’Inps tramite Pec (posta elettronica certificata) o con raccomandata a/r o con presentazione diretta allo sportello, ma non è sufficiente un’e-mail ordinaria. Si tratta di modalità operative valide temporaneamente, in quanto entro il mese di settembre l’Inps prevede di terminare l’aggiornamento del sito internet per poter acquisire le domande per via telematica. A partire d’allora, la domanda di paternità andrà presentata esclusivamente in via telematica attraverso i consueti canali (web, Contact center multicanale o Patronati). Carla De Lellis

Foto del profilo di Andrea Gentile

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