IL SOLE 24 ORE
Dal Parlamento. Via libera della commissione Lavoro del Senato: forse da settembre provvedimento all’esame dell’aula
Primo ok al Jobs act degli autonomi
La commissione Lavoro del Senato ha dato ieri il via libera al disegno di legge sul lavoro autonomo e quello agile, che dovrà ora essere esaminato e approvato dall’Aula, forse a partire da settembre. Il testo uscito dalla commissione è stato ampiamente modificato rispetto a quello di entrata proposto dal governo.
Per quanto riguarda il lavoro autonomo, il disegno di legge ora interviene in modo più ampio per favorire e tutelare da un punto di vista economico l’attività svolta e allarga le prestazioni di welfare a fronte di eventi quali maternità, malattia e perdita di fatturato.
Innanzitutto nel passaggio in Commissione è stato incrementato il campo di applicazione delle disposizioni che valgono per i rapporti di lavoro autonomo, inclusi i contratti d’opera che hanno una disciplina particolare in base all’articolo 2222 del Codice civile. Restano esclusi, invece, i piccoli imprenditori iscritti alle Camere di commercio.
In base alla bozza di testo diffusa dal presidente della Commissione, Maurizio Sacconi, per quanto riguarda la tutela nelle transazioni commerciali l’applicazione degli interessi di mora per i pagamenti in ritardo viene estesa ai rapporti tra lavoratori autonomi e tra questi e le imprese e, per effetto di un emendamento approvato in Commissione al Senato, tra autonomi e amministrazioni pubbliche.
Le pubbliche amministrazioni, in qualità di stazioni appaltanti, devono promuovere la partecipazione dei lavoratori autonomi e questi possono concorrere ai bandi anche tramite reti di professionisti, consorzi stabili e associazioni temporanee. Prevista anche la deducibilità delle spese per formazione e di quelle di vitto e alloggio per trasferte.
Sul fronte delle politiche sociali viene esteso il congedo parentale ai padri iscritti alla gestione separata dell’Inps e per i due genitori il periodo di fruizione viene ampliato da 3 a 6 mesi da utilizzare entro i primi tre anni di vita del bambino.
In compenso, rispetto al testo di entrata che prevedeva la sospensione in via automatica della collaborazione fino a 150 giorni in caso di gravidanza, malattia e infortunio, il documento licenziato prevede che la sospensione deve essere richiesta dal lavoratore ed è attuata «fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente».
Sono state introdotte, inoltre, delle deleghe al governo per individuare: atti della pubblica amministrazione che possono essere rimessi alle professioni ordinistiche; compiti e funzioni da affidare ai professionisti che favoriscano la deflazione del contenzioso giudiziario; le condizioni che consentono di equiparare gli studi professionali alle abitazioni per i requisiti di salute e sicurezza sul lavoro; la possibilità per le Casse di previdenza di erogare prestazioni sociali oltre a quelle previdenziali a fronte di contribuzione specifica.
Riformulata la definizione di smart working, che può essere svolto dentro e fuori l’azienda, con il limite di orario giornaliero e settimanale previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva. Le modalità di svolgimento della prestazione devono comunque essere individuate in un accordo scritto, non più a pena di nullità, ma ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Rispetto al testo di entrata è stata cancellata la possibilità di intervento della contrattazione collettiva per favorire l’impiego dello smart working.
Matteo Prioschi
Il quadro delle novità
01 provvedimento
Il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato è stato presentato dal ministro del Lavoro quale collegato alla legge di Stabilità. Ora, dopo aver esaurito l’esame delle commissioni parlamentari, è pronto per il passaggio in Aula
02 atttività
Il provvedimento prevede l’applicazione dell’interesse di mora in caso di ritardo dei pagamenti nei confonti dei lavoratori autonomi e dispone che le pubbliche amministrazioni favoriscano l’accesso di questi ultimi a bandi e concorsi. La partecipazione potrà avvenire anche tramite la realizzazione di reti tra professionisti, consorzi e associazioni temporanee. Prevista la deducibilità delle spese di formazione professionale e l’esclusione dal reddito delle spese di vitto e alloggio per trasferte organizzate su incarico del committente. Prevista inoltre la possibilità di indivudare nuove aree di azione dei professionisti
03 politiche sociali
Ampliat ele tutele in caso di maternità e malattia. Prevista inoltre una delega al governo per consentire alle Casse di previdenza di erogare prestazioni sociali a fronte di situazioni di difficoltà derivanti da malattia o calo consistente del reddito. I centri per l’impiego dovranno fornire informazioni e servizi anche ai lavoratori autonomi
04 smart working
Definite le condizioni per favorire la diffusione del «lavoro agile», cioè quello svolto anche fuori dall’azienda e senza vincoli di orario. Il lavoratore ha diritto a condizioni economiche e normative almeno pari a quelle riconosciute a chi svolte l’attività esclusivamente dentro l’azienda