LAVORO: Spese di formazione, sconto al 100% (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Le misure fiscali. La deduzione fino al limite di 10mila euro l’anno
Spese di formazione, sconto al 100%

Spese di iscrizione a master, corsi di formazione o aggiornamento e convegni deducibili non più al 50% ma integralmente, purché entro il limite annuo di 10mila euro. Il disegno di legge contenente misure per la tutela del lavoro autonomo, presenta una disposizione di natura fiscale, più volte richiesta dalle categorie professionali (si vedano, ad esempio, le «Prime proposte per la Legge di Stabilità 2016» diffuse dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti all’inizio di settembre o la circolare del Consiglio nazionale 9/IR/2009).
L’intervento riguarda la deducibilità delle spese sostenute dal professionista per la formazione, la quale, peraltro, da anni costituisce un obbligo per gli iscritti agli Ordini.
L’attuale testo dell’articolo 54, comma 5 del Tuir prevede una deducibilità limitata al 50% delle «spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e di soggiorno», forfetizzando quindi sempre l’inerenza (circolare 35/E/2012), quasi che la partecipazione a tali eventi abbia (in parte) una connotazione extraprofessionale (turismo o svago).
La modifica normativa prevede la deducibilità integrale per «le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi» con il limite annuo di 10mila euro di spese sostenute (in quest’ambito vige il principio di cassa). Evidentemente, il tetto viene considerato molto più idoneo della limitazione di deducibilità a prevenire rischi di abuso.
Pur disponendo l’ampliamento della percentuale di deducibilità e del novero delle iniziative formative, la norma (che, in assenza di differenti indicazioni, entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in «Gazzetta») non contiene alcun riferimento alle «spese di viaggio e soggiorno», lasciando così intendere che, per queste, vadano applicate le regole generali. Il comma 5 dell’articolo 54, infatti, inizia proprio disponendo che «le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta». Quindi, mentre attualmente le spese indistintamente sostenute per partecipare a queste iniziative formative soggiacciono al doppio limite (75% se alberghi e ristoranti e, successivamente, 50% in quanto legate all’aggiornamento), da quando entrerà in vigore la modifica normativa occorrerà distinguere tra:
spese di iscrizione: deducibili integralmente sino all’importo annuo di 10mila euro;
spese per il vitto e l’alloggio (indipendentemente che siano sostenute per la partecipazione a convegni o per altre finalità professionali): deducibilità limita al 75% con il vincolo del 2% dei compensi o (se di rappresentanza) dell’1% (circolare 34/E/2009).
Il riferimento ai compensi del professionista pare, in verità, assai poco indicativo come riferimento per la deducibilità delle spese di vitto e alloggio sostenute per partecipare a un corso formativo (si pensi ai giovani professionisti).
Restano fuori le spese di viaggio, le quali, in luogo del 50% forfettario, seguiranno i criteri generali di deducibilità, ivi compresi i limiti specifici per il mezzo utilizzato (ad esempio per l’autovettura: articolo 164 del Tuir). Giorgio Gavelli

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