LEGGE DI BILANCIO: Assegnazioni, più chance per le Snc (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Ddl di bilancio. La riapertura dei termini combinata con i chiarimenti della circolare 37/E rilancia l’opportunità di effettuare le operazioni agevolate
Assegnazioni, più chance per le Snc
Dal «sottozero» alle rivalutazioni: indicazioni puntuali per le società in contabilità semplificata

La riapertura delle opportunità di assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci prevista dal Ddl di bilancio per il 2017 con il nuovo termine del 30 settembre 2017 avrà come principali destinatari le società di persone, anche in contabilità semplificata.
Il peso delle novità
Sono proprio questi soggetti ad aver avuto i maggiori dubbi applicativi nel corso della precedente occasione entro il 30 settembre 2016, dubbi affrontati, in parte, solo dalla circolare 37/E/2016 diffusa a pochi giorni dalla scadenza. Uno dei chiarimenti più importanti di tale documento è stata la conferma che anche nelle società di persone in contabilità semplificata, in caso di assegnazione agevolata, il costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato si confronta con il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, e vi è imposizione sul socio solo nel caso in cui emerga una differenza negativa (“sottozero”). Inoltre, qualora la società abbia rivalutato l’immobile nell’ambito di una delle recenti leggi di rivalutazione onerosa, la riserva corrispondente (che può essere emersa in bilancio a seguito del passaggio in contabilità ordinaria) è fiscalmente libera da vincoli, con la conseguenza che il successivo annullamento, in corrispondenza all’assegnazione dei beni ai soci, non è assoggettato a imposta sostitutiva del 13% e, si ritiene, non comporti conseguenze fiscali per i soci stessi.
Più volte su queste pagine era stato messo in evidenza che, concretizzandosi l’assegnazione in una riduzione di patrimonio netto, l’assenza di un bilancio su cui “leggere” quale riserva viene annullata metteva in crisi l’ordinario approccio alla fiscalità del socio, già piuttosto complicata in una società di persone in contabilità ordinaria. Contrariamente alle società di capitali, infatti, nelle società di persone il costo fiscalmente riconosciuto delle quote in capo ai soci si modifica anche per effetto di eventi quali il risultato fiscale attribuito per trasparenza o il pagamento di una imposta sostitutiva. Il meccanismo è previsto dal comma 6 dell’articolo 68 Tuir, secondo il quale, nelle società di cui all’articolo 5 Tuir, il costo della quota è aumentato o diminuito dei redditi e delle perdite imputate al socio e dal costo si scomputano, ma solo fino a concorrenza dei redditi già imputati, gli utili distribuiti al socio.
Il valore dei beni
Nel paragrafo 3.3 della circolare 37/E/2016 viene confermato che anche nelle società di persone può verificarsi in capo al socio l’ipotesi in cui il valore normale/catastale del bene assegnato risulti maggiore rispetto al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione (precedentemente aumentato della differenza assoggettata a imposta sostitutiva dalla società). Questo differenziale negativo non deriva generalmente dall’assegnazione, ma da altre circostanze, quali, ad esempio, l’acquisto da parte del socio della partecipazione ad un valore più basso rispetto al valore economico della società. Aggiungeremmo l’ipotesi in cui ripetute perdite fiscali abbiano eroso il costo della quota formato da capitale e versamenti successivamente operati. In tali casi, che non saranno frequentissimi, la circolare prevede la tassazione di tale differenziale negativo “come utile” in base all’articolo 47, comma 7, del Tuir, con eventuale applicazione dell’articolo 17 per la tassazione separata. Più propriamente, però dovrebbe trattarsi di reddito “da partecipazione”, da dichiarare quadro RH o a quadro RM (in caso di tassazione separata), come accade in caso di recesso.
La circolare estende questi ragionamenti anche alle società in contabilità semplificata, affermando esplicitamente che anche i soci di tali strutture determinano in via extracontabile il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione. Verranno, quindi, sommati algebricamente (purtroppo andando a ritroso fino alla costituzione della società) il capitale sociale, gli imponibili (o le perdite) fiscali dichiarati a quadro RG, i versamenti e i prelievi dei soci, questi ultimi come risultanti dagli estratti conto bancari. Si tratta di un calcolo non certo semplice, ma che potrà aiutare, anche per i soci di queste strutture, ad evitare, o comunque a ridurre, il formarsi del “sottozero” imponibile.
La rivalutazione
Particolarmente favorevole dovrebbe rivelarsi per le società in semplificata l’avvenuta rivalutazione degli immobili, ad esempio per effetto del Dlgs 185/2008 o del Dlgs 147/2013 (che la circolare assimila ai fini dell’assegnazione). Infatti, viene confermato che l’incremento di valore degli immobili “pagato” con l’imposta sostitutiva della rivalutazione non crea, in questi soggetti, alcuna riserva fiscalmente rilevante per cui, anche per chi è passato nel frattempo in contabilità ordinaria, non c’è alcuna sostitutiva del 13% da versare. Non solo ma, secondo le Entrate, l’assegnazione dell’immobile decrementa il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione che a suo tempo si è incrementato della base imponibile della sostitutiva versata per la rivalutazione e che ora si accresce ulteriormente dell’importo su cui si versa l’8% (o il 10,5%).
Nella fattispecie passando dal regime di contabilità semplificata a quello di contabilità ordinaria si deve redigere la situazione patrimoniale secondo le regole del Dpr 689/74 assumendo per il fabbricato il valore rivalutato. La differenza fra l’attivo ed il passivo viene imputata a riserva di rivalutazione (libera) e per la differenza a riserve di utili; con l’effetto che, anche in queste società, sarà frequente che non si verifichi alcun “sottozero”. Giorgio Gavelli Gian Paolo Tosoni

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