LEGGE DI BILANCIO: Bilanci, resta il doppio-binario (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Manovra. L’emendamento ritirato avrebbe semplificato le modalità di determinazione del reddito delle imprese non Ias
Bilanci, resta il doppio-binario

Un errore: così si potrebbe sintetizzare la scelta della commissione Bilancio e del Governo di ritirare, prima ancora di metterlo in votazione, l’emendamento con cui le imprese avrebbero evitato un doppio binario nella gestione delle poste fiscali e di quelle contabili. Ma la paura di favorire le banche con un articolato emendamento fatto di rinvii e richiami al Tuir ha spinto le opposizioni, primo fra tutti il deputato Rocco Palese (Misto – Conservatori Riformisti), a chiedere spiegazioni dettagliate al Governo sull’esatta portata della proposta di modifica da inserire nella legge di Bilancio 2017. Chiarimenti che non sono arrivati o comunque sono stati ritenuti insufficienti dalle opposizioni e che, come detto, alla fine della maratona di votazioni di lunedì scorso, hanno indotto il viceministro all’Economia, Enrico Morando, a rispettare le richieste della stessa commissione Bilancio e a ritirare l’emendamento.
In realtà, la misura che si voleva introdurre nulla ha a che fare con le banche, che al contrario dal lontano 2008 adottano principi contabili internazionali e che dunque sarebbero state escluse dalla nuova disposizione. Infatti, la misura si rendeva necessaria a regolare i riflessi fiscali ai fini Ires e Irap derivanti dalle modifiche al Codice civile e ai nuovi principi contabili nazionali, ed era essenzialmente finalizzata a semplificare gli adempimenti delle imprese tenute agli standard contabili nazionali che dal bilancio relativo al 2016 dovranno tenere conto delle nuove previsioni del Codice civile. Adempimenti che avranno riflessi di natura fiscale sia a regime, sia nella fase transitoria di passaggio alle nuove regole civili. Riflessi di cui, tuttavia, a questo punto non si conoscono le “regole del gioco”. E tali regole riguardano, per fare alcuni esempi, i costi di ricerca e sviluppo, di pubblicità, l’avviamento, le azioni proprie, il criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti e dei titoli, i derivati. E non può essere l’agenzia delle Entrate a supplire alla lacuna legislativa, con interventi interpretativi che risulterebbero privi di base giuridica, anche in considerazione della clausola di invarianza finanziaria prevista dal decreto legislativo 139/2015 secondo cui «dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» che rende oltremodo opportuno un intervento del legislatore.
Per esigenze di semplificazione e per evitare l’insorgere di costi amministrativi per le imprese, nonché per rendere coerente la fiscalità delle imprese cosiddette “ITA gaap” con quelle “Ias adopter”, l’articolato proposto dall’emendamento evitava che la disposizione sull’invarianza finanziaria generasse la gestione per i contribuenti di un doppio binario tra valori contabili e fiscali. Il mancato intervento impatta negativamente su un milione di imprese circa, di cui il 90% piccole e medie, meno strutturate, per le quali gli oneri di gestione e di compliance contabile e fiscale pesano in proporzione maggiore. Proprio per ridurre l’aggravio operativo e per semplificare le modalità di determinazione del reddito imponibile, nel rispetto del principio di derivazione del reddito imponibile dal risultato di bilancio, l’emendamento intendeva introdurre anche per i soggetti “ITA gaap” il principio di derivazione rafforzata secondo cui assume rilievo ai fini dell’applicazione del norme del Tuir, in tema di reddito d’impresa, la rappresentazione contabile – sintetizzabile nei concetti di qualificazione, classificazione e imputazione temporale – così come regolamentata dai principi contabili nazionali.
Tra le norme di semplificazione e razionalizzazione che si sarebbero introdotte con l’emendamento ritirato vi è anche quella di determinazione della base imponibile Irap. Si trattava di una modifica necessaria al fine di depurare le voci di conto economico A e B dagli effetti derivanti dall’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico (E20 ed E21). In assenza di questo intervento, infatti, i componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento d’azienda rilevabili secondo i nuovi schemi di bilancio nelle citate voci incideranno sulla determinazione del valore della produzione netta.
Non solo. Erano anche previste alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali, la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi Oic. In particolare, si sarebbe consentito di assimilare alle imputazioni a conto economico – nel rispetto del principio dell’articolo 109, comma 4, del Tuir – le rilevazioni di componenti imputati direttamente a patrimonio. Tale principio era espresso anche in materia di Irap. Ciò al fine di evitare che si generino fenomeni di tassazione anomala a causa del mancato concorso alla determinazione della base imponile di componenti transitati nei periodi d’imposta precedenti in voci rilevanti ai fini dell’Irap che in sede di prima adozione subiscono una rettifica previa imputazione a patrimonio netto. Luca Miele Marco Mobili

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