IL SOLE 24 ORE
Ddl di bilancio. L’istituto previsto dalla disciplina comunitaria diventerà operativo dal 2018 previa consultazione del comitato della Commissione Ue
Il gruppo diventa unico soggetto Iva
Il primo passaggio alla Camera del Ddl bilancio definisce le scadenze per l’introduzione del gruppo Iva europeo nel sistema nazionale, imponendo, in base all’articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce, la preventiva presentazione del progetto al comitato Iva della Commissione europea. Pertanto il gruppo Iva sarà operativo dal 1° gennaio 2018 previa consultazione del comitato.
Il Ddl bilancio, per l’introduzione dell’istituto, integra il Dpr 633/72 prevedendo accanto al consolidato Iva l’istituto di derivazione comunitaria del gruppo Iva. La differenza fra i due modelli è sostanziale. Il primo si concretizza in una mera procedura di consolidamento delle posizioni di debito/credito Iva verso l’erario scaturite in capo a soggetti legati fra loro sul piano societario, ma indipendenti quanto alla soggettività passiva Iva. La procedura di consolidamento, pertanto, non dà vita a un soggetto Iva autonomo, e le società che vi partecipano mantengono la propria identità di fronte all’erario, salvo attribuire i saldi Iva maturati alla capogruppo.
Il gruppo Iva previsto dalla normativa comunitaria (articolo 11 della direttiva 2006/112/Ce) è, al contrario, un soggetto passivo Iva autonomo rispetto ai suoi membri.
Il gruppo prevale sull’identità dei singoli partecipanti i quali, pur mantenendo piena indipendenza sul piano giuridico, perdono quella ai fini dell’Iva. Per cui, i rapporti infragruppo – cessione di beni e prestazione di servizi – sono fuori dal campo di applicazione dell’Iva, mentre nei rapporti con i terzi il gruppo opera individualmente.
Tutte le cessioni e le prestazioni effettuate o ricevute da un appartenente al gruppo sono considerate effettuate o ricevute dal gruppo medesimo a cui è attribuito un unico identificativo Iva con cui operano tutti i componenti. La partecipazione al gruppo è subordinata alla esistenza fra i componenti di vincoli finanziario, economico e organizzativo.
Quanto alla implementazione a livello nazionale del gruppo Iva, da una prima lettura del testo normativo, si percepisce una sostanziale affinità rispetto ai dettami comunitari, seppure emergono alcuni elementi di disallineamento che meritano di essere considerati. Anche il modello nazionale (inserito agli articoli 70-bis e seguenti del Dpr 633/72) subordina l’adesione al gruppo alla presenza dei vincoli finanziario, economico e organizzativo i quali, è chiarito, devono sussistere congiuntamente.
I caratteri del vincolo sono illustrati nella norma. L’implementazione – in linea con prevalente interpretazione data all’articolo 11 della direttiva Iva – è strettamente territoriale, siccome è limitata ai soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato ed è esplicitamente esclusa la partecipazione delle sedi e le stabili organizzazioni situate all’estero. Ciò implica che l’adesione al gruppo richiede la presenza fisica di un soggetto sul territorio dello Stato.
È chiarito che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo Iva non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3. È altresì chiarito che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo Iva, così come quelle ricevute da un terzo si considerano effettuate nei confronti del gruppo Iva. Quale naturale corollario, è previsto che gli obblighi e i diritti derivanti dall’applicazione dell’Iva fanno capo al gruppo. La durata del gruppo è triennale a rinnovo automatico.
Fin qui gli aspetti pacifici. Ciò che andrebbe approfondito è, anzitutto, la limitazione della partecipazione al gruppo ai soli soggetti passivi, laddove per consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Ue (si veda la sentenza C-85/11), il gruppo dovrebbe essere aperto anche ai non soggetti passivi. In secondo luogo, non è chiaro se la formazione del gruppo è solo su base volontaria o potrebbe anche essere imposta, in presenza dei suddetti vincoli, dall’Amministrazione finanziaria per scopi antiabusivi così come ammette la norma comunitaria e come il testo del Ddl parrebbe suggerire. Matteo Mantovani Benedetto Santacroce