La legge di bilancio 2017 ha cancellato la nuova decorrenza sul recupero dell’Iva
Nota di variazione all’antica
Emissione legata alla chiusura delle procedure concorsuali
Sab. 3 – Confermato il dietrofront sui tempi di recupero dell’Iva sui crediti concorsuali: l’emissione della nota di variazione in diminuzione, che consente al cedente o prestatore di portare in detrazione l’imposta versata all’erario sulle forniture non saldate dai clienti, rimane subordinata alla chiusura della procedura concorsuale. Il ddl di bilancio 2017 approvato dalla camera, ora all’esame del senato, prevede infatti di cancellare la modifica all’articolo 26 del dpr n. 633/72 introdotta dalla legge n. 208/2015, secondo cui, a partire dalle procedure avviate successivamente al 31 dicembre 2016, l’Iva sui crediti insoddisfatti è recuperabile già al momento dell’apertura della procedura. Se il testo licenziato dall’aula di Montecitorio non dovesse subire variazioni, occorrerà inoltre valutare i possibili effetti della soppressione della disposizione che esonera la procedura concorsuale dall’obbligo di versamento dell’Iva oggetto della variazione (si veda ItaliaOggi del 1° novembre scorso). Vediamo in dettaglio le modifiche che il ddl prevede di apportare all’articolo 26 della legge sull’Iva allo scopo di risparmiare, secondo la relazione tecnica, 340 milioni di euro nel 2017 e altrettanti nel periodo 2018-2023. L’intervento principale è l’abrogazione del comma 4, che alla lettera a) attribuisce al fornitore il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione (e portare in detrazione l’imposta), in conseguenza del mancato pagamento da parte del cessionario/committente, «a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d)», dello stesso regio decreto. Correlativamente, si prevede l’abrogazione del comma 11, il quale stabilisce che ai fini del suddetto comma 4, lett. a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale alla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Una volta cancellata la possibilità di emettere la nota di variazione all’atto dell’apertura della procedura concorsuale, il diritto del creditore insoddisfatto viene inserito – ripristinando sostanzialmente il testo normativo anteriore alle modifiche apportate dalla legge n. 208/2015 (e non ancora applicabili, per effetto della decorrenza differita disposta dal comma 127 dell’art. 1) – nell’ambito del comma 2 dell’art. 26, contemplando l’emissione della nota di variazione in diminuzione in conseguenza «del mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato , ovvero di un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese». Il ddl prevede inoltre l’abrogazione delle seguenti disposizioni dell’articolo 26:
– il secondo periodo del comma 5, che esonera le procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a), dall’obbligo di contabilizzare il debito d’Iva corrispondente alla nota di variazione emessa dal creditore ai sensi del comma 4. Si è già osservato che l’abrogazione di questa disposizione (che, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 12/2016, vale solo per le procedure concorsuali e non per gli accordi di ristrutturazione e i piani attestati) non dovrebbe avere effetti, perché ancor prima della sua introduzione, ad opera della legge n. 208/2015, l’amministrazione finanziaria si è pronunciata nel senso che la procedura concorsuale non è debitrice dell’Iva corrispondente alla nota di variazione. Non si può escludere però una (assai problematica) soluzione differente, anche in considerazione del fatto che il comma 127 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, nonostante il predetto orientamento della prassi, attribuisce formalmente natura innovativa alla disposizione in esame;
– del comma 6, il quale stabilisce che, qualora successivamente all’emissione della nota di variazione per il credito procedurale insoddisfatto, il corrispettivo sia in tutto o in parte pagato, il creditore deve riemettere fattura per rendersi nuovamente debitore dell’imposta corrispondente, mentre il cessionario/committente che abbia contabilizzato a debito la nota di variazione ricevuta, avrà, a sua volta, diritto di esercitare la detrazione. Franco Ricca