LEGGE DI BILANCIO: Su fallimenti e Iva la lezione della Corte Ue (Italia Oggi)

IL SOLE 24 ORE

Legge di bilancio. Emendamento all’articolo 182-ter della legge fallimentare rimuove l’estraneità dell’imposta alla procedura
Su fallimenti e Iva la lezione della Corte Ue

Le procedure concorsuali mirano al miglior risultato soddisfacente per i creditori, nel rispetto della par condicio, che deve tener conto delle cause legittime di prelazione. La “tavolozza” degli istituti inseriti nella legge fallimentare del 1942, promulgata lo stesso giorno del Codice civile, si è via via arricchita di nuovi procedimenti finalizzati a evitare da un lato la dissoluzione dell’impresa del debitore e dall’altro la svendita delle attività, con l’impoverimento del risultato per i beneficiari del riparto.
Le regole per la soluzione delle problematiche della crisi di impresa e dell’insolvenza formano anche oggetto di un disegno di legge delega (atto Camera 3671-bis) tuttora in Commissione per la prima lettura. Nel frattempo gli adattamenti che si rendono via via necessari sono ancora eseguiti sulla normativa storica, al cui interno, per quanto qui ci riguarda in funzione di un emendamento alla legge di bilancio 2017, ha un contenuto significativo l’articolo 182-ter avente a oggetto la transazione fiscale (nel contesto del concordato preventivo), la cui introduzione nel nostro ordinamento risale al 2006.
Sin dalla formulazione originaria vi era stata la preoccupazione di non interferire con le risorse proprie dell’Unione europea, e in particolare per i dazi e l’imposta sul valore aggiunto. Questo tributo sui consumi viene attribuito solo in parte alle strutture europee, ma la limitata libertà di azione dei singoli Stati si è già vista nel nostro ordinamento con le sentenze della Corte di giustizia che hanno bocciato la normativa sul condono fiscale per questo tributo o sul decorso della prescrizione penale, se ha come effetto pratico quello di lasciare impuniti i rei di rilevanti evasioni o frodi Iva.
Fissato il principio che la transazione non può avere ad oggetto le risorse proprie dell’Unione europea, la norma sin qui vigente aveva stabilito che con riguardo all’Iva la proposta di transazione può prevedere esclusivamente la dilazione di pagamento. Questa rigidità normativa è stata portata all’attenzione della Corte di giustizia che si è pronunciata con la sentenza del 7 aprile di quest’anno, nella causa C-546/14 – Degano trasporti. Il giudice europeo ha mostrato un sano pragmatismo, rispondendo in sostanza alla domanda: è meglio portare a casa qualcosa, se l’alternativa è quella di prendere di meno nel caso in cui la mancata transazione fiscale sia la strada per il fallimento?
La Corte europea aveva posto un paletto, che la comparazione tra il ricavato conseguente alla transazione fiscale per l’Iva e l’ipotetico realizzo in sede fallimentare venga affidata ad un esperto indipendente.
Arriviamo così all’emendamento nella legge di bilancio 2017, che riscrive l’articolo 182-ter della legge fallimentare, rimuovendo l’estraneità al procedimento non solo per l’imposta sul valore aggiunto, ma anche per le ritenute operate e non versate, che avevano formato oggetto di un successivo inserimento nella norma.
Oltre a tutto la nozione di ritenuta operata è estremamente vaga, ed aveva dato luogo a rilevanti incertezze nella legge penale tributaria del 1982.
Cosa vuol dire “operata” quando il debitore paga quello che può ai suoi dipendenti? La condizione attestativa richiesta dal giudice europeo viene declinata con la relazione di un professionista, designato dal debitore, iscritto nel Registro dei revisori legali nonché all’Albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Con i tempi che corrono non sarà però facile attestare quale sia il valore di mercato realizzabile in caso di liquidazione. Raffaele Rizzardi

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