ITALIA OGGI
La legge di Bilancio 2017 introduce un’applicazione che diverge dalle regole Ue
Un gruppo Iva per pochi eletti
La partecipazione obbligatoria per i soli soggetti passivi
La partecipazione (obbligatoria) all’istituto del «gruppo Iva», che la legge di Bilancio 2017 introduce nell’ordinamento interno a decorrere dal 2018, sarà consentita soltanto ai soggetti passivi. Conseguentemente, la declinazione nazionale dell’istituto previsto dall’art. 11 della direttiva 2006/112/Ce, salvo successive modifiche, si discosterà da quella unionale, che, secondo quanto statuito dalla Corte di giustizia, ammette invece la partecipazione di soggetti non esercenti un’attività economica ai fini del tributo. Con una serie di pronunce «gemelle», tra cui la sentenza 9 aprile 2013, C-85/11, la Corte ha infatti respinto i ricorsi con i quali la Commissione europea chiedeva la condanna per violazione della direttiva di alcuni paesi membri che ammettono al «gruppo Iva» anche persone che non rivestono la qualità di soggetti passivi. Non sembra però possibile, dato il contesto degli interventi della Corte e il tenore delle relative statuizioni, stabilire se la suddetta difformità si ponga in conflitto con la normativa sovranazionale, oppure se possa invece giustificarsi. Al riguardo, nella succitata sentenza la Corte ha osservato che, anche ammettendo che la possibilità di includere nel «gruppo Iva» un soggetto non esercente attività economica ai fini dell’imposta possa dare luogo ad abusi, il secondo comma dell’art. 11 della direttiva attribuisce agli stati membri la facoltà di adottare le misure necessarie a prevenire l’elusione o l’evasione fiscale, aggiungendo quindi che la Commissione non ha dimostrato che gli obiettivi della norma depongano a favore dell’interpretazione secondo cui soggetti non imponibili non possono essere inclusi in un gruppo Iva. In ordine alle specifiche misure antielusione o antievasione con le quali gli stati membri possono accompagnare la disciplina del «gruppo Iva», poi, la Corte ha dichiarato che, nel rispetto del diritto dell’Unione, «è consentito agli stati membri restringere l’applicazione del regime ai fini di repressione della frode o dell’evasione fiscali», inquadrando in tale contesto la normativa svedese che limita la partecipazione al «gruppo Iva» alle sole imprese dei settori finanziario e assicurativo (sentenza 25 aprile 2013, C-480/10).
I vincoli finanziario, economico e organizzativo
Venendo alle disposizioni introdotte dalla legge di Bilancio, l’art. 70-bis, comma 1, del dpr 633/72 prevede che possano divenire un unico soggetto passivo, denominato «gruppo Iva», i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all’art. 70-ter. Quest’ultima disposizione, al comma 1, chiarisce che il vincolo finanziario si considera sussistente quando, ai sensi dell’art. 2359, primo comma, del codice civile, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente:
– tra i soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
– detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto residente nello stato (o in un paese con cui sussiste un accordo per lo scambio di informazioni).
I successivi commi 2 e 3 elencano poi le situazioni in presenza delle quali si considerano sussistente il vincolo economico e quello organizzativo. Un ruolo preminente è però attribuito al vincolo finanziario, sussistendo il quale, in base al comma 4, si presumono sussistenti anche gli altri due vincoli (fatta salva la possibilità per gli interessati, ai sensi del comma 5, di dimostrare il contrario, mediante istanza di interpello probatorio). La definizione del vincolo finanziario mediante il rinvio alle disposizioni civilistiche in materia di controllo e collegamento delle società, peraltro, prefigura un’altra limitazione soggettiva dell’accesso all’istituto del «gruppo Iva» che deve essere vagliata alla luce del principio di neutralità (nell’accezione della parità di trattamento) dell’ordinamento unionale. Bisogna considerare infatti che l’articolo 11 della direttiva parla genericamente di «persone», termine che designa tanto le persone fisiche quanto i soggetti diversi; la stessa corte di giustizia, peraltro, ha mostrato che le disposizioni in esame, già contenute nell’art. 4, n. 4, secondo comma, della sesta direttiva Iva del 1977, riguardano anche la persona fisica (sentenza 18 ottobre 2007, C-355/06). Quanto all’obbligo della partecipazione, pur essendo il «gruppo Iva» un regime opzionale, l’art. 70-quater prevede che il gruppo è costituito a seguito dell’opzione esercitata da «tutti i soggetti passivi per i quali ricorrano congiuntamente i vicoli» richiesti e che, in mancanza dell’opzione da parte di uno o più soggetti, è recuperato a carico del gruppo l’effettivo vantaggio fiscale conseguito e il gruppo cessa dall’anno successivo all’accertamento del mancato esercizio dell’opzione, salvo che questa venga esercitata. Franco Ricca