IL SOLE 24 ORE
Legge fallimentare. L’obiettivo è tagliare i tempi delle procedure concorsuali
Più poteri e oneri per il curatore
Ridurre la durata delle procedure concorsuali, anche con l’ausilio di supporti telematici e velocizzare il pagamento dei creditori: è questo l’obiettivo delle modifiche alla legge fallimentare introdotte dal Dl 59/2016. Le modifiche riguardano sia il fallimento sia il concordato preventivo.
Il comitato dei creditori
La nuova normativa specifica, anzitutto, che il comitato dei creditori è costituito sin dal momento dell’accettazione dei suoi membri, anche per via telematica, senza necessità di convocazione dinanzi al curatore fallimentare e prima dell’elezione del suo presidente. Grazie all’anticipata presenza del comitato dei creditori, il curatore potrebbe quindi procedere alla liquidazione dei beni già nella fase iniziale della procedura e comunque prima della predisposizione del programma di liquidazione; a ben vedere, peraltro, questa possibile anticipazione temporale appare minima, posto che l’attuale formulazione dell’articolo 40 della legge fallimentare prevede già che il comitato debba riunirsi entro 10 giorni dalla sua nomina per l’individuazione del suo presidente; il legislatore ha probabilmente inteso scongiurare il pericolo che il comitato dei creditori rimanga inattivo per un lungo periodo a causa dell’inerzia del curatore nella sua convocazione.
Crediti e passivo
Un secondo aspetto di novità concerne la materia della verifica dei crediti concorsuali e della formazione dello stato passivo fallimentare, il che spesso richiede, specie nei fallimenti di maggiori dimensioni, una pluralità di udienze, le quali ritardano inevitabilmente la ripartizione ai creditori delle attività sino a quel momento liquidate: ebbene, l’articolo 95 della legge fallimentare, così come modificato dal Dl 59/2016, prevede ora che l’udienza possa essere svolta anche in via telematica, purché con modalità idonee a garantire il contraddittorio e l’effettiva partecipazione dei creditori. Al riguardo, viene precisato che l’udienza telematica potrà sfruttare strutture informatiche messe a disposizione della procedura anche da soggetti terzi: essendo evidente che il supporto informatico non possa che essere reperito presso provider specializzati, la norma intende probabilmente riferirsi anche all’eventualità che enti terzi, quali ordini professionali o fondazioni, possano procurare gratuitamente al tribunale fallimentare questo servizio.
Il via al concordato
Analoga previsione il Dl 59/2016 riferisce, questa volta nell’ambito del concordato preventivo, all’adunanza dei creditori chiamata a esprimere il voto sulla proposta concordataria: anche in questo caso lo scopo della norma è quello di evitare che una pluralità di udienze possa ritardare l’omologazione e, quindi, l’esecuzione del concordato. Nella prassi, peraltro, è raro che le adunanze dei creditori si protraggano per più di un’udienza, posto che la possibilità per i creditori di formulare il loro voto nei 20 giorni successivi, anche a mezzo posta elettronica, ha normalmente un forte effetto decongestionante sulle adunanze di cui all’articolo 174 della legge fallimentare anche nei concordati di maggiori dimensioni.
Recupero o cessione crediti
Al fine di agevolare il recupero o la cessione dei crediti dell’impresa fallita o in concordato, è inoltre previsto un forte rafforzamento dei poteri di indagine patrimoniale del curatore fallimentare, del commissario e del liquidatore giudiziale. L’articolo 5 del Dl 59/2016 estende infatti a questi soggetti la facoltà (prevista dall’articolo 155-sexies delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile) di accedere alle banche dati che contengano informazioni patrimoniali sui soggetti nei cui confronti la procedura vanta un credito, anche in assenza di un titolo esecutivo ma con la necessaria autorizzazione del giudice delegato.
A fronte di questa non comune estensione dei poteri del curatore, l’articolo 6 del dl 59/2016 introduce, nell’articolo104-ter della legge fallimentare, una specifica causa di revoca per il curatore che non proceda ogni quattro mesi alla ripartizione dell’attivo pur in presenza di somme disponibili. Prescindendo dalla opinabile collocazione della norma (inserita in un contesto che riguarda la liquidazione dell’attivo anziché, come sarebbe stato logico, nell’ambito dell’articolo 110 della legge fallimentare, che disciplina la sua ripartizione), è innegabile che il suo obiettivo sia quello di comprimere i tempi di pagamento dei creditori concorsuali sanzionando pesantemente, con la sua revoca, il curatore che non vi provveda tempestivamente. Questa norma, fortemente criticata dal Consiglio mazionale dei dottori commercialisti, segue di pochi mesi l’analoga previsione introdotta dal Dl 83/2015 per il curatore che non formuli il programma di liquidazione entro 180 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Angelo Busani
Alberto Guiotto