L’INTERVENTO: Cooperazione penale, l’Italia colma il gap con l’Europa di Eugenio Selvaggi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Cooperazione penale, l’Italia colma il gap con l’Europa

di Eugenio Selvaggi

Nella Gazzetta del 4 agosto (n. 181) è stata pubblicata la legge 149 del 21 luglio 2016 di ratifica della Convenzione di mutua assistenza in materia penale tra gli Stati dell’Unione, del 29 maggio 2000: in questo modo l’Italia ha colmato un vuoto per cui sarebbe altrimenti incorsa nelle procedure di infrazione europee. Va aggiunta l’emanazione, nella prima metà di quest’anno, di una decina di decreti legislativi in attuazione di rilevanti decisioni quadro dell’Unione in materia di giustizia penale.
Il premier Renzi e il ministro Orlando hanno così lanciato un forte messaggio politico in Europa. Quella convenzione infatti nasce da una proposta italiana presentata nel 1996 sulla base della consapevolezza, nata dai processi di Mani pulite, che si dovesse rendere più efficace la cooperazione e l’Italia era rimasta l’unico Paese fondatore a non averla ratificata, così imperdonabilmente perdendo, a partire dal 2001, un credito presso i partners, che ora sta recuperando.
Ma notevoli sono anche le ricadute sull’ordinamento previste dalla legge appena approvata, che prevede la revisione della parte del Codice di procedura in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere (estradizioni, rogatorie ecc.). In particolare, per porre il nostro Paese in una posizione di avanguardia nella lotta contro quei fenomeni criminosi che, per via della globalizzazione, richiedono forme di cooperazioni efficaci (basti pensare al terrorismo), il legislatore chiede al governo di introdurne di simili a quelle previste nello spazio giudiziario europeo, anche nei confronti di Stati terzi. Questo vuol dire che, ogni volta che si stipuleranno nuovi trattati internazionali e se questi dovessero prevedere queste nuove forme di cooperazione, il nostro ordinamento interno non avrà bisogno dei necessari adeguamenti.
E non è tutto: si dovrà introdurre nel codice il principio del mutuo riconoscimento tra i Paesi Ue, che entra quindi a pieno titolo nel nostro ordinamento, insieme con la giurisprudenza della Corte di giustizia che ne precisa i contenuti.
Consapevole dell’importanza di «cambiare verso», il ministro della giustizia Orlando aveva con lungimiranza istituito, in vista dell’approvazione del disegno di legge n. 1949 (allora pendente al Senato e proveniente dalla Camera con il n. 1460) una commissione con l’incarico di studiare le opportune modifiche al quadro normativo esistente. Occorre ora auspicare che il governo eserciti quella delega in tempi rapidi.
Con il Dm istitutivo della commissione il ministro Orlando l’ha poi incaricata (sulla base della legge di delegazione comunitaria 2014: legge 9 luglio 2015, n. 114) di redigere le norme di attuazione per implementare la direttiva dell’Unione europea sull’ordine europeo di indagine (direttiva Ue n. 14/2014), destinato a sostituire il vecchio sistema delle rogatorie tra gli Stati membri dell’Unione. L’ordine europeo (Oei) traduce il principio della libera circolazione delle persone e dei capitali nello spazio comune declinandolo in termini giudiziari: a qualsiasi decisione emessa da un’autorità giudiziaria di uno degli Stati membri (detto di emissione) e avente a oggetto l’acquisizione di una prova, dovrà essere data esecuzione dallo Stato dove la prova si trova; sempreché l’acquisizione non contrasti con i principi fondamentali dell’ordinamento dello Stato (detto di esecuzione). Per la prima volta, inoltre, spazi sono concessi a garanzia dei diritti di difesa; quindi riempiendo un vuoto in un settore che la tradizione voleva essere riservato alle autorità giudiziarie interessate e dal quale le difese erano del tutto emarginate.
Però la convenzione dovrà attendere ancora prima di entrare in vigore. Occorrerà che il Presidente Mattarella la ratifichi (lo farà quando il governo avrà adottato il decreto legislativo che introduce le norme di attuazione) e poi occorrerà attendere che la ratifica sia notificata al Segretariato dell’Unione europea. Neppure questo, però, sarà sufficiente: l’articolo 27 della convenzione stabilisce che la notifica da parte di uno Stato membro successiva all’ottava notifica della ratifica della convenzione (è il caso dell’Italia: pur avendola proposta, il nostro Paese ha ritardato oltre 16 anni per firma e ratifica) fa sì che essa entri in vigore per tutti gli Stati membri 90 giorni dopo.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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