L’INTERVENTO: Intercettazioni: quelle “invadenze indebite” ma utili di Bruno Tinti (Il Fatto Quotidiano)

IL FATTO QUOTIDIANO

Intercettazioni: quelle “invadenze indebite” ma utili

di Bruno Tinti

lun.5 – Il 22 settembre la Cassazione ha riformato la sentenza della Corte d`Appello di Roma che assolveva De Magistris e Genchi per l`acquisizione indebita di tabulati telefonici di parlamentari. Il 22 novembre sono state depositate le motivazioni; del tutto corrette poiché in linea con la sentenza
390/2007 della Corte Costituzionale. Il percorso logico è assolutamente lineare. L`art. 4 della legge 140/2003 impone la previa autorizzazione della Camera di appartenenza per l`acquisizione di tabulati relativi a comunicazioni telefoniche riferibili a parlamentari. Alla luce delle indagini compiute, era già noto che i tabulati di cui si chiedeva l`acquisizione erano
riferibili a parlamentari; e tuttavia l`autorizzazione non era stata richiesta;
dunque l`acquisizione era illegale.
Come si vede, tutto ruota intorno al concetto di “riferibilità” che – secondo la
Corte Costituzionale – non si riferisce solo alle utenze del parlamentare ma alle sue comunicazioni: dunque “quello che conta non è la titolarità o la disponibilità dell`utenza captata ma la direzione dell`atto d`indagine”. Sicché, se questo è volto in concreto ad accedere alla sfera delle comunicazioni del parlamentare, l`intercettazione non autorizzata è illegittima, “a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi”.
FIN QUI, si tratta di argomentazioni strettamente collegate al caso concreto; e – come detto – ineccepibili. Più avanti però la Cassazione fa riferimento ad altri passaggi della sentenza costituzionale 390: ciò che importa non è “la tutela della riservatezza delle comunicazioni del parlamentare in quanto persona fisica ma la tutela del libero esercizio della funzione del parlamentare… destinatari della tutela non sono i parlamentari male Assemblee nel loro complesso. Di esse si intende preservare la funzionalità, l`integrità di composizione (nel caso di misure in materia di libertà) e
la piena autonomia decisionale rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario finalizzate ad incidere sullo svolgimento del mandato elettivo, divenendo fonte di condizionamenti e pressioni sulla libera esplicazione dell`attività.”
Può stupire che il nostro massimo organo giurisdizionale consideri “indebite
invadenze del potere giudiziario” eventualità concrete, tali da giustificare una
specifica tutela delle nostre Istituzioni democratiche.
Simile valutazione ha avuto senso (e lo ha tuttora) in Paesi dove il potere
politico controlla la Giustizia e dunque la Magistratura. Così avveniva ai tempi della Magna Charta, nel 1215; così avviene oggi nella Turchia dì Erdogan, dove proprio il premier ha proposto l`abolizione dell`immunità parlamentare; e in Russia, dove il Governo vuole abrogare l`immunità
contro l`unico parlamentare che ha votato contro l`annessione della Crimea,
e in Romania; e in Ucraina dove l`Unione Europea prima ne ha chiesto l`abolizione e poi – valutate le probabili conseguenze sul piano politico e democratico – ci ha rinunciato (The Economist,15 giugno). Ma in Italia la separazione dei Poteri è un fatto; e l`indipendenza della Magistratura dal potere esecutivo è certa (non fosse altro perché ogni partito accusa l`altro
di utilizzarla a suo danno). Le “indebite invadenze”, quando ci sono state (e ci saranno) costituiscono semplicemente reati, occasionali e rari. Per contro, la diffusa corruzione (l`Italia è al penultimo posto nella classifica europea secondo Transparency International) rende necessario garantire alla Magistratura la piena disponibilità dei mezzi di ricerca delle prove, quali appunto intercettazioni e acquisizione di tabulati.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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