DIRITTO 24
I Comitati Pari Opportunità dei Consigli degli Ordine degli Avvocati
di Ida Di Masso, avvocato
Lun.16- La legge di riforma forense, la n. 247/2012, all’art. 25 ha previsto, al punto n. 4 che “…presso ogni consiglio dell’ordine debba essere costituito il comitato pari opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite con regolamento approvato dal consiglio dell’ordine”. Le funzioni che il Comitato è chiamato a svolgere sono quelle di promozione delle politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale, di prevenzione, contrasto e rimozione dei comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense. Inoltre i Comitati sono chiamati a sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012.
Le pari opportunità che la norma intende tutelare non sono solo quelle legate al genere ma sono quelle a cui ha diritto qualsiasi avvocato o praticante avvocato che si trovi in condizione di disparità o discriminazione. Si pensi ad un professionista disabile, uomo o donna che sia, ad un avvocato che possa venire discriminato a ragione dell’età poichè giovane o anziano e così via.
La legge, dunque, non deve essere ghettizzata e vista nell’ottica della sola questione di genere uomo/donna ma avere un respiro più ampio, una operatività ed attuazione a 360 gradi che ne faccia uno strumento efficace di crescita sociale e civile proprio negli ambienti ed ambiti professionali dove i diritti di tutti i cittadini vengono tutelati e salvaguardati.
Prima della entrata in vigore della Legge n. 247/2012 alcuni Consigli dell’Ordine avevano già costituito al loro interno la Commissione Pari Opportunità, primo tra tutti, nel 1998, il Consiglio dell’Ordine del Tribunale di Bari. Il disposto dell’art. 25 della legge di riforma professionale ha fatto si che molti Fori, ma non ancora tutti, in ottemperanza alla legge costituissero i Comitati a seguito di regolari elezioni. La nascita, le funzioni, le attività ed ogni vicenda che riguarda i Comitati è disciplinata da un regolamento che ogni Consiglio dell’Ordine ha varato in autonomia, sia pure seguendo quello dal CNF, elaborato sulla scorta dei regolamenti e delle esperienze delle commissioni pari opportunità ante legem. Ne è derivata una disciplina variegata nel territorio quanto al numero dei componenti, alla durata dell’incarico, alle modalità di svolgimento delle elezioni, alla scelta dei membri, alla autonomia economica ecc. Se da un lato l’aver lasciato ad ogni ordine la possibilità di regolamentare il Comitato Pari Opportunità ha consentito la nascita di un organismo più aderente a quella realtà istituzionale, professionale o territoriale, dall’altra ha creato delle situazioni di disparità e disuguaglianza tra i Comitati stessi ad esempio per quel che attiene l’autonomia gestionale o economica. Per quanto riguarda questo ultimo aspetto i Comitati dipendono in tutto e per tutto dai Consigli degli Ordini di appartenenza i quali, con assoluta discrezionalità, elargiscono fondi o finanziano le attività dei Comitati.
Rebus sic stantibus i Comitati sono, a tutti gli effetti, degli organi istituzionali con altissime potenzialità, cui sono affidati delicati compiti, tutele di diritti costituzionali, azioni utili al miglioramento della categoria forense e capaci di incidere concretamente sulla relatà professionale. Essi, però, vedono la loro immagine svilita dal pregiudizio della disparità di genere, riduttivamente percepita come loro unica mission, e limitata dalla mancanza di autonomia economica e gestionale.
Per ribaltare questa concezione i Comitati per le Pari Opportunità dovranno lavorare moltissimo per affermare la loro presenza e la loro azione positiva a livello locale nonchè sensibilizzare il legislatore a cambiare la legge o rendersi loro stessi promotori di disegni di legge capaci di dare.