L’INTERVENTO/1: Prescrizione lunga: rischio di forzature di Cesare Mirabelli (Il Messaggero)

IL MESSAGGERO

Prescrizione lunga: rischio di forzature

di Cesare Mirabelli

Due istituti di rilevo nel settore penale sono in discussione in Parlamento: la durata della prescrizione per reati particolarmente odiosi ed insidiosi, quale è la corruzione, e la disciplina delle intercettazioni telefoniche.
Si tratta di due istituti molto diversi tra di loro. Il primo riguarda il diritto sostanziale, disciplinato dal codice penale, ma si riflette sulla durata massima che può essere ammessa per il processo.
La disciplina delle intercettazioni telefoniche è, invece, contenuta nel codice di procedura penale. Riguarda non solo quando sia ammessa, e con quali garanzie, l`intrusione nella sfera privata delle persone, che la Costituzione protegge assicurando la libertà e la segretezza delle comunicazioni, ma anche e soprattutto l`ambito e le modalità di conoscenza del contenuto delle intercettazioni.
Due istituti diversi e non assimilabili, che tuttavia si intrecciano nel dibattito politico e parlamentare, sino a prefigurare un possibile reciproco condizionamento, dal quale possono derivare soluzioni pasticciate. Per non
perdere di vista la logica che ispira questi due istituti, occorrerebbe riflettere e comprendere le ragioni sostanziali di ciascuno di essi. La prescrizione risponde ad una regola di civiltà e costituisce una garanzia essenziale peri cittadini. Non può essere superficialmente considerata, come spesso appare, il premio conseguito dai furbi, che si avvantaggiano dalla inefficienza e dalla
durata del processo, sottraendosi alla condanna. Non di rado costituisce il percorso di una lunga afflizione cui l`innocente è sottoposto, se si protrae
una ingiusta incertezza. Lasciando da parte queste, che possono essere valutazioni soggettive legate a stati d`animo, vi è un principio giuridico che
impone termini ragionevoli per la prescrizione. La pretesa punitiva dello
Stato non può essere esercitata indefinitamente nel tempo, lasciando la
persona, ogni persona, nella posizione non di innocente o colpevole, ma di
“giudicabile”.
I termini della prescrizione, a partire da quando il reato è stato commesso,
sono stabiliti in relazione alla sua gravità, quale è ordinariamente misurata dalla durata della pena che può essere inflitta. I tempi della prescrizione possono anche essere determinati per le singole fasi del processo. Ci possono essere sospensioni e interruzioni del decorso della prescrizione. Ma alla fine è il tempo complessivo che conta, e gioca per valutare la ragionevole durata del
processo.
La Convenzione europea dei diritti dell`uomo, per la cui violazione il nostro
Stato più volte ha subito condanne dalla Corte di Strasburgo, stabilisce il diritto di ogni persona ad un`equa e pubblica udienza, entro un termine ragionevole, per stabilire la fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. Si ha diritto ad una decisione definitiva, di innocenza odi colpevolezza.
La Costituzione si è accodata, stabilendo formalmente, con una legge costituzionale de11999, il principio della ragionevole durata del processo,
che si poteva ritenere implicitamente compreso nel diritto fondamentale di
difendersi in giudizio, che la legge deve assicurare.
In base a questo principio ci si deve chiedere se sia ragionevole la durata di
un processo che, sia pure per un reato particolarmente odioso, come abbiamo
detto essere la corruzione, può portare alla assoluzione o alla condanna
definitiva dopo oltre venti anni da quando il fatto è stato commesso. Quando, inoltre, si giudicherebbe non un reato, ma la “storia” di un reato, mentre la pena perderebbe del tutto la finalità rieducativa, che la Costituzione
impone, e che richiede una distanza temporale ragionevole, appunto, tra il
compimento dell`azione che viene punita, la condanna e la espiazione della pena.
Chi manifesta riserve sull`aumento dei tempi della prescrizione si colloca
nel campo di chi vuole indebolire la lotta alla criminalità ed alla corruzione
Nient`affatto. Significa segnalare come sia illusorio risolvere il cattivo
funzionamento dell`organizzazione giudiziaria, che determina un gran
numero di processi estinti per prescrizione, spostando semplicemente l`asticella del tempo. Sarebbe far pulizia mettendo la polvere sotto il tappeto. Se si verifica empiricamente quali sono i tempi morti del processo, e quante volte singoli atti devono essere rinnovati per errati adempimenti non tempestivamente rilevati, ci si rende conto che le carenze organizzative determinano in larga misura la prescrizione e che le regole sostanziali e processuali non risolvono questo problema.
Delle intercettazioni telefoniche si è discusso a lungo. Ora non si tratta di
limitarne l`ampio uso che ne viene fatto, ma di evitare che da strumento
indispensabile per le indagini su fatti di rilevanza penale, diventino mezzo di
diffusione del gossip di derivazione giudiziaria. E` evidente il rischio che
presenta l`uso improprio o la diffusione del contenuto di conversazioni di chi
non è indagato e che poco hanno a che fare con il reato. Lo hanno colto alcuni
trai più autorevoli Procuratori della Repubblica, che hanno opportunamente emanato disposizioni interne per stabilire le modalità di azione dei loro uffici.
La costituzione riserva alla legge la disciplina di questa materia, ed il
Parlamento rinuncerebbe al suo ruolo operando con deleghe dagli incerti
contorni, come è spesso d`uso nel dettare i principi e criteri direttivi della
delega legislativa, o nella prospettiva del puro recepimento di disposizioni
adottate dalla magistratura nel contesto del vecchio quadro normativo.

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile