L’UNITA’
Una giustizia più civile e moderna
Da dove nasce e quali sono i contenuti della riforma. Al nostro processo
è espressione di una visione avanzata e liberale che non va dispersa
di Andrea Orlando
sab. 1 – Caro direttore, commentatori accigliati, facendo leva su ricostruzioni sommarie e talvolta errate, hanno sostenuto in questi giorni le più diverse tesi attorno alla genesi, al contenuto e all`iter del disegno di legge sul processo penale. Così alcuni vi hanno visto un cedimento a posizioni giustizialiste. Altri hanno sostenuto che addirittura trattasi di un`aggressione al lavoro dei giudici. Conosco il motto anglosassone: «Ho delle opinioni, non disturbatemi con dei fatti». E tuttavia non ritengo del tutto inutile tornare, con un po` di ostinazione, ai fatti. So bene che la politica è fatta anche di segnali sottotraccia, messaggi impliciti, dichiarazioni a corredo di iniziative istituzionali che talvolta non coincidono esattamente tra loro. Ma non dovremmo dimenticare che alla fine poi contano i fatti, e per il legislatore i fatti sono le norme. Che incidono nella vita dei cittadini. Questo è ancor più vero, quando la legge disciplina il tema della privazione della libertà, come nel caso della materia penale.
I fatti, allora!
Da dove nasce il disegno di legge? Il cuore del progetto è il frutto di un
lavoro compiuto da una commissione composta da insigni giuristi (avvocati,
magistrati e accademici) presieduta dall`allora Presidente della Corte
d`Appello di Milano Giovanni Canzio, attualmente Primo Presidente della
Corte di Cassazione.
Da quella commissione scaturiscono le norme finalizzate allo snellimento e all`accelerazione del processo penale. In questo senso vanno gli articoli
che prevedono l`estinzione del reato per condotta riparatoria. Si tratta di un meccanismo che consente di estinguere i procedimenti per reati minori, che spesso si concludono con una pena pecuniaria o con la prescrizione, ingolfando, talvolta vanamente, i tribunali.
Nello stesso senso vanno le norme che prevedono il passaggio di alcuni reati dall`area della procedibilità d`ufficio a quella della procedibilità a querela. In sostanza, la Commissione ha valutato che alcuni reati debbano essere
perseguiti se c`è l`impulso della parte offesa.
Anche in questo caso si tratta di un intervento finalizzato a deflazionare un sistema sempre più in affanno.
Nella stessa direzione si muovono le norme che prevedono motivi più rigorosi per i ricorsi in appello.
Il secondo grado è diventato nel tempo il vero “tappo” del processo penale.
Circoscrivere il ricorso all`appello è un modo per mantenere il sistema di garanzie offerto dal nostro ordinamento e renderlo effettivo, evitando gli abusi.
La nostra Corte di Cassazione è da tempo congestionata da un carico contenzioso che non trova paragone in nessun ordimento. Solo in materia penale registriamo una sopravvenienza di circa 53.539 ricorsi. Le definizioni annue sono 51.702, cioè si avvicinano alla sopravvenienza ma non la superano, facendo aumentare in tal modo le pendenze di anno in
anno. A questi dati si aggiunge un contenzioso civile anch`esso insostenibile. Questi dati minano da tempo la funzione fondamentale di nomofiliachia della nostra Corte, cioè quella di fissare l`esatta e uniforme interpretazione
della legge.
Nell`esaminare il disegno di legge governativo, il Primo Presidente della Corte di Cassazione, Canzio, ha parlato di «modifiche incisive» di un progetto riformatore, che «per la sua efficacia deflattiva, recherà un immediato beneficio a taluni settori nevralgici del giudizio penale di cassazione, preservandolo da un inutile dispendio di tempi e di risorse». Dello stesso tenore, del resto, erano le osservazioni del Procuratore Generale della
Corte, Pasquale Ciccolo, che formulava un duplice invito: a trovare «soluzioni di immediata applicabilità», e a impedire che il ricorso in Cassazione si tramuti in una «astuzia dell`ordinamento».
Di queste osservazioni si è dunque fatto tesoro.
Al nucleo originale del disegno di legge sono state poi aggiunte alcune norme che riguardano l`ordinamento penitenziario e la disciplina sulle intercettazioni.
Mi soffermo brevemente su questi due punti. Sul primo. La riforma dell`ordinamento penitenziario risale al 1975. Nelle carceri c`erano
quasi esclusivamente detenuti di nazionalità italiana, il fenomeno della tossicodipendenza non era ancora esploso nelle attuali dimensioni, dovevano ancora esplodere le principali guerre di mafia.
Il Ministero della giustizia ha elaborato il contenuto della riforma che oggi propone al Parlamento coinvolgendo oltre 200 esperti di questi settori in 18 tavoli che hanno lavorato per oltre un anno. Il risultato è una serie di misure finalizzate ad abbattere la recidiva e a dare solidità all`indicazione costituzionale che prevede la finalità rieducativa della pena.
Il carcere oggi è spesso il luogo della passività; l`accesso al beneficio è legato alla buona condotta intesa solo come essenza di note negative.
Viene trattato allo stesso modo il detenuto che studia, lavora, intraprende un percorso di riscatto e quello che passa il tempo della propria pena a guardare il soffitto. Un altro carcere non solo è un obiettivo di civiltà doveroso, ma è necessario anche per realizzare più sicurezza, se non si vuole che il carcere resti, come purtroppo spesso è, una sorta di scuola di formazione per i criminali a spese dei contribuenti.
Il testo uscito dal Consiglio dei Ministri prevedeva anche una delega per la disciplina delle intercettazioni.
Sia chiaro, non è prevista nessuna restrizione per il loro utilizzo come strumento di indagine; vi è anzi un punto della delega che prevede
una semplificazione per l`autorizzazione di quelle volte a contrastare la corruzione.
La delega è finalizzata piuttosto ad evitare un uso improprio mediante la diffusione delle intercettazioni, soprattutto quando queste non hanno rilevanza penale.
Il passaggio alla Camera ha comportato alcune modifiche rilevanti. La prima, voluta dal governo, prevede un inasprimento delle pene per i furti in appartamento. In un quadro generale contro-la persona che di quelli contro il patrimonio, si manifesta una tendenza opposta, invece, per questo tipo di atti predatori. Si tratta di episodi che colpiscono spesso persone anziane e sole che spesso, oltre a perdere risparmi ed oggetti a cui sono legate affettivamente, perdono per tutto il resto dei loro giorni il senso di sicurezza e di serenità che ciascuno dovrebbe aver garantito entro le proprie mura domestiche.
Sempre nel passaggio alla Camera, su emendamento parlamentare, è stata inasprita la pena per il voto di scambio politico-mafioso. Un altro emendamento, ricollegandosi alla norma finalizzata all`accelerazione del processo, ha previsto un termine di tre mesi dopo la conclusione delle indagini per archiviare o rinviare a giudizio.
Il passaggio al Senato ha poi accorpato, in questo disegno di legge, quello sulla prescrizione, che nel frattempo era stato licenziato dalla Camera.
Modificare la prescrizione era uno degli obiettivi dell`attuale Esecutivo. Esso si trova formulato nei 12 punti della riforma della giustizia da me presentati, e accolto nella nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza presentata dal governo nel settembre di due anni fa.
Lo scopo non era tanto quello di allungare la vita alla pretesa punitiva dello Stato, anche se, va detto, che questa condizione avrebbe, nel tempo, evitato casi clamorosi di impunità, ma quello di scongiurare condotte dilatorie che portavano e portano ad uno scarso utilizzo dei riti alternativi previsti dal nostro ordinamento, rispetto ai quali il ddl prevede alcune innovazioni preordinate ad un loro più intenso utilizzo.
La versione uscita dal Consiglio dei Ministri prevedeva una riforma generalizzata ed omogenea dell`istituto.
Si prevedeva, infatti, che in caso di condanna si sospendesse per due anni il decorso dopo il primo grado e per uno dopo l`appello. La Camera ha previsto una serie di allungamenti per alcuni tra i più gravi reati contro la pubblica amministrazione.
Al Senato la disciplina generale è stata modificata prevedendo due interruzioni di 18 mesi in caso di condanna, nei due gradi di giudizio. Si tratta, come già detto, di una soluzione equilibrata, che dà tempo al processo, ma non lo rende infinito, in attesa di valutare gli effetti delle altre misure acceleratorie contenute nel DDL.
In sostanza, in condizioni politiche non semplici (PD e NCD non avevano esattamente lo stesso programma sulla giustizia) siamo arrivati sin qui, all`ultimo miglio.
Ai garantisti voglio dire che il nostro processo, espressione dei principi costituzionali, è espressione di un visione avanzata e liberale che non va dispersa.
Se il processo penale dovesse franare sotto il peso delle sue attuali disfunzioni, non vedo all`orizzonte una prospettiva più avanzata. La cultura della paura è forte ovunque e sta vincendoli molti Paesi della civilissima Europa.
Vorrei ricordare come alcuni Paesi abbiano sospeso l`attuazione della Carta europea dei diritti dell`uomo ed altri stiano pensando di sottrarsi alla sua giurisdizione.
A chi pone la questione dell`effettività della pena e della tutela delle vittime, il cui statuto viene affrontato con il DDL che gli attuali tempi del processo, l`enorme flusso di procedimenti in entrata generano sempre di più impunità e frustrazione delle legittime attese di chi vuole giustizia.
Caro Direttore, come vede mi sono limitato ad esporre i fatti e a ricordare il contenuto delle norme. Ciascuno può così formarsi un giudizio. Può misurare la distanza dei fatti delle opinioni e, infine, valutare se l`impegno sia stato ben speso per una riforma che sono convinto renderà più civile, più moderno e più
giusto il Paese.