L’INTERVENTO/1: Vendite forzate, la pubblicità si farà su un portale «dedicato» di Simonetta Vincre – Professore associato di diritto processuale civile – Università degli studi di Milano

IL SOLE 24 ORE

Decreto giustizia. Rischio-riduzione dei potenziali acquirenti

Vendite forzate, la pubblicità si farà su un portale «dedicato»

 


di Simonetta Vincre  – Professore associato di diritto processuale civile – Università degli studi di Milano

 

 

Tra le novità che il decreto n. 83/2015 – su cui oggi verrà votata la fiducia alla Camera – introduce in materia esecutiva, notevole rilievo pratico avranno le norme che modificano il regime della pubblicità della vendita forzata. Il decreto in esame riforma, infatti, il primo e il terzo comma dell’articolo 490 del Codice di procedura civile, da un lato, introducendo delle modalità di pubblicità nuove, dall’altro, rendendo facoltativa la pubblicità su giornali e riviste.
Ciò dipende, innanzitutto, dalla (prevista) istituzione di una area pubblica denominata «portale delle vendite pubbliche» sul sito del ministero della Giustizia, sul quale, a norma dell’articolo 490, 1° comma, Cpc dovranno confluire dai tribunali tutti i dati che «possono interessare il pubblico»: viene di conseguenza abolita anche l’ormai obsoleta affissione all’albo degli uffici giudiziari.
La norma si applicherà trascorsi 30 giorni dalla pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche, che devono essere stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della Giustizia e per la cui redazione è previsto il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dell’articolo 161 quater disposizioni attuative Cpc. Per ora solo un aspetto è definito: quando la pubblicità riguarderà beni immobili o mobili registrati, il creditore procedente dovrà corrispondere un contributo di 100 euro per ogni avviso. Così dispone infatti il nuovo articolo 18 bis del Dpr 115/2002.
Ai sensi del nuovo 3° comma dell’articolo 490 Cpc, inoltre, la pubblicità sui quotidiani e, in generale, sulle riviste cartacee, come si è anticipato in apertura, diviene facoltativa: potrà essere disposta, come si afferma nella norma, «anche» su istanza del creditore procedente o di un creditore munito di titolo esecutivo. Se ne comprendiamo correttamente il significato, ciò significa che altri soggetti oltre ai creditori, potranno chiedere che venga attuata questa modalità di pubblicità: data l’indeterminatezza del nuovo testo, si può infatti ritenere che possa provvedervi il giudice dell’esecuzione d’ufficio, ma non è da escludere anche il debitore possa formulare tale istanza, essendo interessato a vendere al meglio.

Ciononostante, possiamo prevedere che in molti casi la pubblicità delle vendite esecutive sarà solo telematica. Il rischio, data la tuttora scarsa informatizzazione del pubblico, è però che a causa di tali modalità vi sia una riduzione drastica della platea dei potenziali acquirenti.

Alla richiesta d’inserimento dei dati nel portale delle vendite pubbliche dovranno provvedere il professionista delegato, il commissionario, o «in mancanza», il creditore procedente e l’intervenuto titolato. L’articolo 490 Cpc tace sul punto, ma ciò viene chiarito dal nuovo articolo 161 quater disposizioni attuative del Codice di procedura civile.

Con riferimento a tali oneri pubblicitari viene inoltre prevista nel nuovo articolo 631 bis Cpc un’ulteriore ipotesi di estinzione. Sul punto la legge di conversione ora in votazione opportunamente ha peraltro precisato che essa si verifica solo per cause imputabili al creditore pignorante o all’intervenuto titolato. Ciò significa che la procedura si estinguerà solo se il creditore procedente o il titolato intervenuto non provvederanno direttamente agli adempimenti pubblicitari, oppure se, pur essendo l’istanza di pubblicazione di spettanza del delegato o del commissionario, questi non abbiano potuto adempiere, perché il creditore ha omesso di pagare il contributo previsto nell’articolo 18 bis del Dpr 115/2002. Ma non in altre ipotesi. Se l’omissione è del delegato o del commissionario si può quindi pensare che giudice debba rinviare la data della vendita, dando modo al commissionario o al delegato di provvedere alla pubblicità, salva la loro responsabilità e la possibilità della loro sostituzione.

 

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