IL SOLE 24 ORE
Impugnazioni, le nuove norme non sono «inutili e dannose»
di Giovanni Canzio – Primo presidente della Corte di Cassazione
Sab. 1 – Il progetto di riforma del processo penale all’esame del Parlamento è stato recentemente oggetto di rilievi critici da parte dell’Anm, per bocca del suo presidente, Piercamillo Davigo, critica riassunta nella qualificazione di tale iniziativa come «inutile e dannosa».
In realtà, a ben vedere, i rilievi espressi dal dottor Davigo, stando a quello che risulta dagli organi di informazione, riguardano, da un lato, la riforma della disciplina della prescrizione, dall’altro la previsione dell’avocazione da parte del procuratore generale presso la corte d’appello dei procedimenti per i quali, entro tre mesi dalla chiusura delle indagini, il pubblico ministero non abbia deciso se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione, soluzione, questa, sulla quale sono possibili interventi migliorativi, ferma restando l’esigenza di superare il grave problema dell’incontrollabile stallo dei procedimenti per i quali la fase delle indagini sia irrimediabilmente chiusa.
A prescindere da questo limitato aspetto, il disegno di legge all’esame del Parlamento, per la parte processuale, presenta un contenuto esteso a snodi essenziali del processo penale e tende a superare criticità largamente avvertite dagli operatori di settore, recependo in larga parte il prodotto dei lavori condotti da una commissione ministeriale composta da professori universitari, magistrati e avvocati, commissione che a sua volta ha valorizzato le indicazioni contenute nella “Carta di Napoli”, elaborata dall’Associazione tra gli studiosi del processo penale, e le proposte approvate dall’Assemblea Generale della Corte di cassazione nel giugno 2015.
Nel testo attualmente in discussione, il disegno di legge dedica grande attenzione al tema delle impugnazioni, proponendo alcuni interventi che appaiono essenziali per far recuperare un minimo di effettività all’intero processo penale. È giudizio condiviso, da tutti gli operatori, che l’appello costituisce l’anello debole del sistema processuale; inoltre, ormai da tempo, si è rivelata la situazione di grave difficoltà in cui opera la Corte di cassazione.
La riforma ha il merito di affrontare, finalmente, il nodo problematico delle impugnazioni. A titolo esemplificativo, si segnala che sulla disciplina generale delle impugnazioni viene esclusa l’appellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni che non siano punite con l’arresto e si reintroduce il cosiddetto “patteggiamento” sui motivi in appello, seppur escludendolo per i reati più gravi.
Con riferimento al giudizio in cassazione si elimina la possibilità che il ricorso possa essere proposto personalmente dall’imputato; inoltre, si prende atto della necessità di assicurare una selezione più efficace dei ricorsi in entrata (nel 2015 risultano sopravvenuti oltre 53mila ricorsi), prevedendo che almeno le inammissibilità evidenti vengano dichiarate in base ad una procedura semplificata, senza formalità; si prevede che in ragione della causa di inammissibilità la sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende possa essere aumentata. Inoltre, il disegno di legge delimita il ricorso per cassazione alla sola violazione di legge in caso di “doppia conforme” assolutoria; nello stesso tempo amplia i casi in cui la Corte di cassazione provvede all’annullamento senza rinvio. Si propone, poi, la costruzione di un modello legale di motivazione della decisione di merito, che si accorda con l’onere di specificità e decisività dei motivi di ricorso.
Un’attenzione particolare viene riservata alla funzione di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e, quindi, la certezza del diritto, introducendo meccanismi di raccordo tra le sezioni semplici e le sezioni unite della Corte di cassazione, diretti a ridurre i casi di contrasto giurisprudenziale.
Si tratta di un complesso di interventi che attraverso alcune mirate modifiche delle impugnazioni sono in grado di apportare effetti migliorativi, né inutili né tantomeno dannosi, sul sistema del processo penale, fermo restando che nessuna svolta radicale del processo in termini di celerità ed efficienza potrà essere realizzata se non si sarà in grado di risolvere il problema del numero abnorme dei procedimenti penali, derivante da un complesso di fattori: ipertrofia del diritto penale, eccessiva latitudine del ricorso per cassazione, numero abnorme degli avvocati cassazionisti.