L’INTERVENTO/3: Intercettazioni, che c’entra il Csm? di Antonio Esposito (Il Fatto Quotidiano)

IL FATTO QUOTIDIANO
Intercettazioni, che c’entra il Csm?
di Antonio Esposito
I politici sono da sempre allergici al controllo di legalità; i nemici sono sempre i magistrati che indagano e i giornalisti che pubblicano. Il copione è sempre lo stesso. Subito dopo la pubblicazione delle intercettazioni disposte dai
pm di Potenza rivelatrici di un diffuso sistema di malaffare tra affaristi, petrolieri e uomini politici e di pressioni di lobby su esponenti del governo, sono scesi in campo contro la pubblicazione delle notizie il capo del governo, il presidente emerito della Repubblica, il vicepresidente del Csm. Il premier
ha detto: “Ciò che non è penalmente rilevante non deve finire nei brogliacci e sui giornali”. Poi ha sferrato un attacco senza precedenti alla magistratura parlando di “sentenze che non arrivano”, di “barbarie legate al giustizialismo”, di “vite di persone perbene distrutte, mentre i delinquenti avevano il loro guadagno nell`atteggiamento populista di chi faceva di tutta un`erba un fascio”. Il carattere e strumentale di tali accuse è stato efficacemente rilevato
dal direttore di questo giornale il 20 aprile. A sostegno, è intervenuto
l`ex capo dello Stato: “Penso che sia più che matura l`esigenza di approvare la
riforma del processo penale con la norma di delega per riformare le
regole e chiarire i termini di comportamento nelle intercettazioni e sulla loro pubblicazione”. È intervenuto, quindi, il vicepresidente del Csm (già sottosegretario nel governo Renzi, amante di esternazioni e interviste): “Le frequenti indebite divulgazioni di conversazioni estranee ai temi di indagine e relative alla vita privata di cittadini spesso neanche indagati, rischiano di compromettere il prestigio dei magistrati e della pg (…) la riforma delle intercettazioni è prioritaria”. L`esternazione del vicepresidente del Csm è inaccettabile per varie ragioni: a) la pubblicazione delle intercettazioni dell`inchiesta sul petrolio lucano non è stata “indebita”, il contenuto delle stesse non era più coperto da segreto; b) le conversazioni non erano “estranee ai temi di indagine”, il loro contenuto è stato ritenuto necessario per l`ulteriore sviluppo delle indagini e per contestare al convivente della ministra Guidi il reato di traffico di influenza, reato che necessita di specifici approfondimenti sui rapporti personali, che diventano essenziali quando concorrano anche reati associativi; c) non si riesce a comprendere perché “le divulgazioni rischiano di compromettere il prestigio e l`immagine dei magistrati inquirenti e della pg”. Forse, bisognava dire che il prestigio degli inquirenti, esce rafforzato per aver scoperchiato un sistema di malaffare, mentre risulta compromesso il prestigio, se ne avevano, degli uomini pubblici coinvolti nell`inchiesta. Ma sulle intercettazioni, l`intervento del è a tutto campo: il vicepresidente esterna la necessità di redigere, anche sulla base delle circolari adottate dalle Procure di Roma, Napoli e Torino, delle linee-guida valevoli per tutte le procure. L`ultima cosa di cui si sentiva il bisogno è che il Csm metta le mani anche sulla delicata materia delle intercettazioni, che sono un “mezzo di ricerca della prova” nell`ambito di “indagini dirette dal pm” (art. 327 cpp); nell`ambito, cioè, di una “attività” (giurisdizionale) “di indagini” (art. 358), rispetto alla quale il Csm è, e deve essere, del tutto estraneo. È vero che l`avv. Legnini si guarda bene dal parlare di “circolare” – e, cioè, di un provvedimento vincolante per i magistrati – ma menziona delle “linee-guida”.
La sostanza non cambia: che c`entra un organo amministrativo quale è il Csm con una materia regolata dal codice di procedura penale che attribuisce al
pm il potere di selezionare quelle conversazioni che ritiene rilevanti per il prosieguo delle indagini, per contestare i reati e richiedere misure cautelari. E ancora: che c`entra il Csm in ordine a una normativa che disciplina minuziosamente la materia, prevedendo: a) che i difensori delle parti, a seguito del deposito, possono” ascoltare le registrazioni”; 13) che “il giudice
dispone l`acquisizione delle conversazioni che non appaiano manifestamente
irrilevanti, procedendo anche di ufficio allo stralcio delle registrazioni, di cui è vietata l`utilizzazione”; c) che è possibile, “a tutela della riservatezza”, la eventuale distruzione delle registrazioni, “eseguita sotto il controllo
del giudice” nel contraddittorio di tutte le parti interessate, quando esse non sono “necessarie per il procedimento”.
Il richiamo alle direttive dei procuratori della Repubblica è ultroneo perché il Csm non può recepire, né integrare o modificare tali disposizioni, legittime in
quanto impartite (solo) dal capo di un ufficio giudiziario e finalizzate a rendere uniforme l`attività dei sostituti di quell`ufficio e a meglio coordinare l`attività della pg, che ascolta le conversazioni e “le trascrive anche sommariamente nel verbale”, con quella dei pm che devono valutare e utilizzare quelle conversazioni. Per il resto c`è il codice e solo il codice.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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