IL SOLE 24 ORE
Organizzazione giudiziaria. Respinto il ricorso – Da quest’anno 15 giorni in meno
Il Tar «valida» il taglio delle ferie dei magistrati
La misura riguarda anche chi ha funzioni giudiziarie
Sab. 11 – Milano. Il taglio alle ferie dei magistrati viene promosso dal Tar del Lazio. Che, con sentenza depositata ieri, ha respinto il ricorso di due giudici di Roma che avevano impugnato il decreto del ministero della Giustizia del 13 gennaio 2015 con il quale il periodo di ferie della totalità dei magistrati è stato fissato dal 27 luglio al 2 settembre: 30 giorni al posto dei 45 precedenti. Una riduzione di 15 giorni in esecuzione dell’articolo 16 del decreto legge 132 del 2014. Le due giudici mettevano, tra l’altro in evidenza, come, dal confronto tra gli articoli 8 e 8 bis (quest’ultimo introdotto dal decreto del 2014), della legge 97 del 1979, entrambi in vigore, ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie, come nel loro caso, continuano a spettare i tradizionali 45, mentre il taglio si applica solo alle altre toghe.
Per il Tar, tuttavia, si tratta di una tesi da respingere visto che la riduzione, in realtà, interessa tutti i magistrati. Infatti, mentre l’articolo 8 è intervenuto solo sull’ordinamento giudiziario, in una sequenza che ha visto inizialmente (con l’articolo 90 dell’ordinamento stesso) attribuire ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie un periodo di vacanze di 60 giorni, con la precisazione che, nei primi 15 giorni, avrebbero dovuto essere definiti gli affari e gli atti in corso. Nel 1979, con il medesimo perimetro di applicazione, il periodo venne ridotto a 45 giorni, senza però che ci fosse più alcun riferimento alla necessità di dedicare una “finestra” di tempo al disbrigo degli affari correnti.
Ora, invece, con l’articolo 8 bis, sottolinea il Tar, «non si è intervenuti sul solo ordinamento giudiziario, bensì sull’ordinamento di tutte le magistrature, senza distinzione alcuna anche con riferimento a possibili distinzioni fra esercizio di funzioni giudiziarie e non. Detto articolo 8 bis si pone, quindi, in posizione di incompatibilità con l’analoga previsione di cui all’articolo 90 cit. e, in quanto successivo, in posizione di prevalenza».
Il fatto che entrambi gli articoli sono inseriti nella medesima legge è un dato di importanza solo formale, perchè uno interviene sull’ordinamento giudiziario e l’altro è invece stato aggiunto alla legge n. 97 del 1979. L’articolo 8 cioè, chiarisce la sentenza, ha fatto sistema mentre l’8 bis è autonomo. Perchè il legislatore ha proceduto in questo modo? Per il Tar, la tecnica legislativa utilizzata, che ha escluso un intervento sull’articolo 8, si spiega considerando che è sembrato non opportuno, per ragioni di sistema, inserire, nell’ambito dell’ordinamento giudiziario, che riguarda i soli magistrati ordinari, una disposizione applicabile a tutte le magistrature.
Pur non essendo poi stato investito direttamente di una questione di legittimità costituzionale, il tar affronta il problema, per negarne la fondatezza almeno sotto alcuni profili, tra cui quello dell’urgenza. Se poi è vero che la generalità dei pubblici dipendenti ha diritto a 30 giorni di ferie, allora i magistrati dovrebbero seguire la regola generale.
Non dovrebbero invece essere oggetto di una disciplina peggiorativa che si concretizzerebbe se si ritenesse che una parte di quei 30 giorni deve essere dedicata alla definizione degli affari e degli atti in corso. Ma è lo stesso decreto legge a farsi carico del problema, chiarendo che dovranno essere gli organi di autogoverno ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a rendere effettivi i giorni di ferie. Giovanni Negri