MAGISTRATI: Magistrati con ferie fisse (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

 

Il tar lazio sulla riduzione del periodo di stop

Magistrati con ferie fisse

 

Sì al taglio da 45 a 30 giorni per le ferie di magistrati. Ma niente udienze a ridosso delle vacanze. Inequivocabile e definitiva la riduzione del periodo di riposo stabilita dal dm per il 2015. Il Csm può, però, adottare misure organizzative per garantire l’effettiva fruizione di quanto spetta alle toghe.

Il principio – Inequivocabile e definitivo. Così è il taglio delle ferie per i magistrati ad opera del decreto del ministro della giustizia che ha ridotto le vacanze da 45 a 30 giorni, fissando il periodo praticabile dal 27 luglio al 2 settembre 2015. Ma il Csm è autorizzato dalla legge a stabilire misure organizzative che consentano a giudici e pm di fruire pienamente dei periodi spettanti. È quanto emerge dalla sentenza 9305/15, pubblicata il 10 luglio dalla sezione prima quater del Tar Lazio.

Lettura errata – Niente da fare per il ricorso di due toghe: il taglio delle ferie a un mese riguarda tutti i magistrati, deve essere disattesa l’interpretazione secondo cui la riduzione non interesserebbe i magistrati ordinari che esercitano funzioni giurisdizionali. Non c’è dubbio: il provvedimento di via Arenula che dà attuazione al decreto legge 132/14 ha immediatamente e direttamente inciso sul quantum di ferie riservate ai magistrati. Né ci sono eventuali disposizioni collaterali in base alle quali ritenere che il periodo di ferie fissato sia soltanto una parte di quello complessivamente spettante. Attenzione, però: gli organi di autogoverno hanno facoltà di introdurre disposizioni che consentono di non fissare alcune udienze immediatamente a ridosso del periodo feriale. Non trova ingresso la tesi dei magistrati ricorrenti secondo cui che le misure organizzative, con riferimento alla questione delle ferie, dovrebbero attenere esclusivamente al coordinamento dei 45 giorni di ferie per i magistrati che esercitano funzioni giudiziarie con la necessità di garantire la continuità di funzionamento del servizio. E ciò in quanto la norma incriminata avrebbe soltanto imposto ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie di fruire della maggior parte dei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dei termini: è proprio il dato testuale della disposizione che non impone una limitazione interpretativa del genere. Spese compensate per la novità della questione.    Dario Ferrara 

Foto del profilo di admin-oua

admin-oua