ITALIA OGGI
Emendamento al ddl 1738: i principi per evitare le disparità di trattamento economico
Magistrati, si paga il risultato
Una parte di indennità liquidata a obiettivi raggiunti
Sab. 5 – Magistrati onorari pagati in base ai risultati. Una parte variabile dell’indennità verrà infatti liquidata dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica una volta verificato il raggiungimento degli obiettivi. È quanto prevede, tra l’altro, un emendamento del relatore al ddl n. 1738 recante delega al governo per la riforma organica della magistratura ordinaria, discusso il 3 marzo scorso in assemblea al Senato e che si appresta ad essere approvato la prossima settimana in prima lettura. Più in generale, l’emendamento detta principi e criteri per superare le disparità nel trattamento economico dei magistrati onorari. Prevedendo che l’indennità sia composta da una parte fissa e da una variabile. La parte variabile, per i magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati nell’anno solare, deve essere corrisposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 50% della parte fissa, anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi. Tali obiettivi dovranno essere stabiliti tramite apposito provvedimento dal presidente del tribunale e dal procuratore della repubblica, secondo criteri fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura. Spetta inoltre al governo, nell’esercizio della delega, individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità. Un altro emendamento del relatore, Giuseppe Cucca (Pd), prevede che la conclusione positiva dello stage presso gli uffici giudiziari costituisca titolo di preferenza per la nomina a magistrato onorario. Mentre una terza proposta di modifica prevede che i magistrati onorari, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei dlgs emanati in attuazione della delega, possono essere confermati nell’incarico per quattro mandati, ciascuno di durata quadriennale. Nel corso del quarto mandato, i magistrati possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo. Un ultimo emendamento all’art. 5 (applicazione dei giudici di pace) introduce la possibilità, per esigenze di servizio, di applicare ad altri uffici del giudice di pace, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo o di altro distretto. La scelta è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Csm. Per i giudici di pace in servizio presso gli uffici di altro distretto, l’applicazione è disposta dal Csm su richiesta motivata del ministro della giustizia, ovvero del presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede l’ufficio al quale si riferisce l’applicazione, sentito il consiglio giudiziario del distretto nel quale presta servizio il giudice di pace che dovrebbe essere applicato. Gabriele Ventura