MAGISTRATURA ONORARIA: Giudici di pace scelti con criteri predeterminati (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Disco verde dal senato alla riforma della magistratura onoraria, che passa a montecitorio
Giudici di pace scelti con criteri predeterminati

Indipendentemente dalla integrale copertura del relativo organico degli uffici, quando le esigenze di servizio sono imprescindibili e prevalenti, possono essere applicati in tali uffici uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto. La scelta dei giudici di pace deve rispondere a criteri obiettivi e predeterminati indicati con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L’applicazione non può superare la durata di un anno e nei casi di necessità dell’ufficio può essere rinnovata per ulteriori 12 mesi. Tali disposizioni, comunque, cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla loro entrata in vigore e lo stanziamento di spesa autorizzato è di 100.550 euro per il 2016, 201.100 per il 2017, 100.550 euro per il 2018.
Lo prevede grazie a un emendamento approvato ieri, che introduce l’art. 5-bis che disciplina l’applicazione dei giudici di pace, il ddl di riforma della magistratura onoraria che ha avuto il via libera dal Senato con 127 voti favorevoli, 46 contrari e 31 astenuti. Il testo che contiene il riordino della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, passa ora all’esame della Camera per il via libera definitivo. Il ddl delega il governo ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi diretti, tra l’altro, a: prevedere una unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario; prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell’ufficio della procura della repubblica; disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina e il tirocinio; operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario; disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all’interno del tribunale e della procura della repubblica. Tra gli emendamenti approvati in commissione Giustizia, invece, una modifica prevede che, in caso di revoca o decadenza del magistrato onorario, il presidente della Corte d’appello propone alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l’interessato, trasmette gli atti al Csm, che provvede sulla dichiarazione.
Inoltre, la delega deve prevedere che la conferma dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del dlgs, sia disposta dal ministro della giustizia, previa deliberazione del Csm, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della repubblica, nonché dei Consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni. Gabriele Ventura

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