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Riforma della giustizia, Giudici di pace sotto l’ombrello dei presidenti di Tribunale
LARINO. Il 14 maggio scorso sono entrate in vigore alcune norme della legge n. 57 del 2016 che ha delegato il Governo a riformare la Magistratura onoraria e di pace. L’art. 5 affida ai Presidenti dei Tribunali il potere di coordinare gli Uffici del Giudice di pace. A tale proposito il Ministero della Giustizia ha varato una nota di linee-guida secondo i cui contenuti i Presidenti debbono provvedere ad ogni compito gestionale riferibile al personale amministrativo e di magistratura. Queste nuove impostazioni fanno diventare la figura presidenziale datrice di lavoro con riferimento ai profili previsti per quanto concerne la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, attribuendo finanche la competenza in materia di denunce di infortunio sul lavoro e di malattie professionali e facendo cessare il conferimento dell’indennità riconosciuta al Giudice di pace coordinatore.
Nella sostanza, l’obiettivo delle novità era quello di fornire una risposta al problema dei 5mila Magistrati onorari in scadenza. Il passo successivo sarà la presentazione – in Consiglio dei ministri – di un decreto legislativo che disponga la conservazione dell’incarico per chi è scaduto. Sono molte le novità che incideranno sulle regole sull’accesso alla Magistratura, sulla durata degli incarichi dei Giudici onorari inseriti in un solo Ufficio giudiziario, sulla partecipazione ai Collegi giudicanti, sulla retribuzione e sulle responsabilità degli stessi. Viene superata la distinzione fra Giudici onorari dei tribunale e Gdp che, d’ora in poi, si chiameranno ‘Giudici onorari di pace’. Secondo il Segretario generale dell’omologa Unione nazionale la nota diffusa da via Arènula “reca istruzioni parziali ed insoddisfacenti poco atte a risolvere i numerosi problemi che si porranno, a partire dalla delicata fase iniziale del passaggio di consegne dai Coordinatori ai Presidenti. Questo passaggio appare appena sfiorato nella nota, al punto di porre i Capi degli Uffici nell’impossibilità di adempiere, in tempi stretti, alle proprie incombemze“.
Mutano anche alcuni requisiti per l’accesso alla carriera. Occorre la laurea in giurisprudenza ma sono previsti titoli preferenziali per chi abbia esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario; per chi abbia svolto la professione di avvocato o di notaio; per i professori universitari o per chi abbia la più elevata anzianità. Dovrà essere la Sezione del Consiglio giudiziario ad emettere il bando del concorso per titoli per l’accesso alla Magistratura onoraria e per la disciplina della durata e delle modalità di svolgimento del tirocinio presso un Magistrato professionale, durante cui è escluso ogni compenso. Precluso l’accesso a chi sia stato collocato in pensione e previste incompatibilità per chi abbia ricoperto incarichi nei Sindacati maggiormente rappresentativi ed per chi svolga attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie o abbia vincoli di parentela presso lo stesso Ufficio giudiziario. Il Presidente del Tribunale avrà il potere di coordinare i Magistrati onorari, provvedendo altresì all’assegnazione degli affari. Questi ultimi potranno durare in carica al massimo 8 anni. Alla fine dei 2 mandati a regime, lo svolgimento delle funzioni costituirà titolo preferenziale per l’accesso, tramite concorso, nella P.a. In ogni caso, l’incarico di magistrato cesserà al raggiungimento del 68° anno. Quanto all’indennità sarà composta da una parte fissa e da una variabile riferibile agli obiettivi raggiunti. Dopo due anni di incarico i Magistrati onorari potranno essere componenti dei Collegi giudicanti civili e penali, in presenza però di specifici presupposti.
Sul fronte della competenza civile, ai Gdp saranno attribuite: le cause condominiali e di volontaria giurisdizione; i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore; quelli di espropriazione di cose in possesso di altri nonché i procedimenti semplici in materia di comunione e di successioni Il Gdp deciderà secondo equità tutte le cause di valore fino a 2.500 euro. Prevista l’estensione della competenza fino a 50mila euro per gli incidenti stradali. Sul piano penale, saranno attribuite nuove fattispecie di reato: contravvenzioni; delitti puniti con la pena della reclusione fino 4 anni o con la multa; violenza, resistenza o minaccia ad un pubblico ufficiale; oltraggio ad un Magistrato in udienza aggravato; rissa aggravata, ad esclusione dei casi in cui si verifichino lesioni gravi o gravissime; furto aggravato; ricettazione; rifiuto di fornire le generalità alla Polizia; abbandono di animali. Sarà anche possibile, in ipotesi tassative, utilizzare i Giudici onorari in procedimenti penali e civili di competenza del Tribunale ordinario, ad esclusione dei procedimenti possessori in materia civile, cautelari nelle cause di lavoro e di previdenza e nei procedimento penali che non consentano la citazione diretta. Claudio de Luca