ITALIA OGGI SETTE
La circolare della Giustizia sull’art. 14-bis del decreto ministeriale 180 del 2010
Mediatori e avvocati in conflitto
Servono standard minimi di terzietà e indipendenza
lun. 27 – Ci sono incompatibilità e conflitti di interesse tra la figura del mediatore e quella dell’avvocato.
Lo ha chiarito il ministero della giustizia con circolare dello scorso 14 luglio tesa a fare luce sull’art. 14-bis dm n. 180/2010 introdotto dal dm n. 139/2014.
Il ministero ha evidenziato come sia ravvisabile nella norma l’esigenza di garantire la sussistenza dei requisiti di terzietà e imparzialità dell’organismo di mediazione e dei suoi mediatori, poiché «viene svolta una attività delicata e significativa in quanto, prospettando un percorso alternativo alla giurisdizione, tende a definire una controversia mediante l’intervento di un terzo che, pertanto, deve porsi, anche in via di fatto, in una posizione di assoluta equidistanza rispetto alle parti in lite».
Pertanto, secondo l’interpretazione fornita dal ministero, l’art. 14-bis ha la finalità di assicurare che l’attività di mediazione sia svolta da un soggetto che offra garanzie, anche sul piano dell’apparenza, di indipendenza e terzietà. Tenendo presente anche il fatto che, le norme sull’incompatibilità esprimono lo standard minimo indispensabile per garantire l’imparzialità del mediatore.
Difensore del chiamato in mediazione. Secondo il ministero il divieto di cui all’art. 14-bis si manifesta anche nei confronti del difensore di fiducia della parte chiamata in mediazione, che rivesta al contempo la qualifica di mediatore presso l’organismo adito.
Pertanto, la condizione di incompatibilità vale anche per l’avvocato di fiducia della parte chiamata in mediazione, iscritto come mediatore presso l’organismo scelto dalla parte istante.
Estensione alle sedi in convenzione. Un altro aspetto preso in considerazione dal ministero ha a oggetto il caso in cui l’elenco dei mediatori da prendere in considerazione per valutare le incompatibilità sia solo quello dell’organismo «principale» oppure anche gli elenchi di altri organismi con i quali il primo organismo abbia stipulato convenzioni ex art. 7, comma 2, lett. c), dm n. 180/2010. Secondo il ministero «appare evidente che in tali casi l’organismo «condivide», tra l’altro, i mediatori di un altro organismo di mediazione che si trovano, pertanto, nella medesima posizione formale dei mediatori iscritti presso l’organismo «delegante», [ ] anche al fine di evitare una facile elusione della norma, l’incompatibilità non può che estendersi anche ai mediatori dell’organismo con cui si è concluso un accordo ai sensi dell’art. 7, comma 2, lett. c), dm n. 180/2010».
Se gli avvocati delle parti sono iscritti, quali mediatori, presso l’organismo medesimo… E infine, nella medesima circolare in commento si è preso in considerazione il potere dell’organismo di rifiutare eventuali istanze di mediazione, nel caso in cui gli avvocati delle parti fossero iscritti, quali mediatori, presso l’organismo medesimo. Secondo il ministero all’organismo va riconosciuto il potere-dovere di rifiutare tali istanze. «Di conseguenza, l’organismo di mediazione deve rifiutare di ricevere le istanze di mediazioni nelle quali si profilano ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 14-bis». Angelo Costa