IL SOLE 24 ORE
Espulsioni, la condanna di Strasburgo
Italia sanzionata per detenzione arbitraria e rimpatrio di tre tunisini arrivati a Lampedusa nel 2011
Sovraffollamento e condizioni disumane nel centro di accoglienza. Espulsioni collettive. Detenzione arbitraria. È il quadro disegnato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo che ieri, con la sentenza Khlaifia e altri, ha inflitto una condanna all’Italia per aver violato, tra gli altri, l’articolo 3 della Convenzione europea che vieta i trattamenti disumani e degradanti, il 5 che tutela la libertà personale e l’articolo 4 del Protocollo n. 4 che mette al bando le espulsioni collettive.
Questi i fatti. Alcuni cittadini tunisini, a settembre 2011, erano arrivati a Lampedusa, con uno dei tanti barconi della speranza. Erano stati trasferiti nel Centro di soccorso e di prima accoglienza di Contrada Imbriacola ma le scarse condizioni igieniche, il sovraffollamento e il divieto di ogni contatto con l’esterno avevano spinto i migranti a una rivolta. I ricorrenti erano stati trasferiti a bordo di due navi nel porto di Palermo e dopo 4 giorni rimpatriati in Tunisia.
Prima di tutto, la Corte europea ha chiarito che l’impossibilità di comunicare con l’esterno e la sorveglianza continua delle forze di polizia nel centro di accoglienza porta a classificare questa situazione come una privazione della libertà personale e non come una restrizione alla libertà di circolazione. Poco importa – osserva Strasburgo – la qualificazione sul piano interno perché, tenendo conto degli effetti, della durata e delle modalità di esecuzione, si è trattato, alla luce della Convenzione, di un caso di privazione della libertà. L’articolo 5 ammette alcune restrizioni alla libertà personale ma solo nelle ipotesi elencate nella norma e solo se lo prevede una legge interna, con l’obiettivo di evitare detenzioni arbitrarie che, secondo la Corte, i ricorrenti hanno subito. È vero che gli Stati parti alla Convenzione possono stabilire limiti alla libertà degli stranieri nel quadro dei piani di controllo dell’immigrazione, ma ogni privazione deve avere una base giuridica sufficiente. Che è mancata in questo caso perché non è stato indicato il fondamento giuridico idoneo a giustificare la privazione della libertà, con la conseguenza che è stato leso il principio generale di sicurezza giuridica e che il provvedimento è stato arbitrario.
La Corte, inoltre, ha respinto la tesi del Governo che ha invocato l’accordo con la Tunisia. Un trattato segreto, in pratica, perché non è stato reso pubblico, con la conseguenza che non era accessibile agli interessati. Ai ricorrenti, tra l’altro, non sono stati comunicati i motivi giuridici e di fatto alla base della restrizione, bloccando la possibilità di contestarne la legalità.
Ma non basta. Per la Corte europea, infatti, l’Italia ha anche violato l’articolo 3 della Convenzione che vieta i trattamenti disumani e degradanti. I giudici internazionali prendono atto che l’Italia era stata interessata da un numero elevato di sbarchi per le migrazioni dovute alle “primavere arabe” ma, anche in presenza di una situazione eccezionale, lo Stato non può mai giustificare comportamenti disumani e degradanti che costituiscono una violazione dell’articolo 3. Strasburgo non sottovaluta i problemi dovuti alla gestione di situazioni migratorie eccezionali, inclusi quelli di ordine pubblico, ma lo Stato deve assicurare, in ogni caso, senza deroghe, la tutela della dignità umana. Esclusa, invece, la violazione dell’articolo 3 per la permanenza sulle due navi.
La condanna arriva, invece, per le espulsioni collettive perché le autorità italiane non hanno valutato la situazione dei singoli: i provvedimenti di rimpatrio sono stati redatti in termini identici e senza alcun riferimento alla situazione personale. La sola procedura di identificazione, infatti, – precisa la Corte – «non è sufficiente a escludere l’esistenza di un’espulsione collettiva». L’Italia dovrà versare a ciascun ricorrente un indennizzo pari a 10mila euro. Marina Castellaneta