IL SOLE 24 ORE
Negoziazione assistita
Separazioni e divorzi: «esentasse» la fase dal Pm
Non vanno pagati il contributo unificato e i diritti di copia nel procedimento con cui il pubblico ministero dà il via libera agli accordi raggiunti dagli avvocati, nell’ambito della negoziazione assistita, su separazioni e divorzi. Come pure deve essere considerato esente, in assenza di autorizzazione, la prosecuzione del giudizio davanti al presidente del tribunale. A queste conclusioni approda una circolare del Dipartimento per gli Affari di giustiziainviata alle Corti d’appello.
Sulla prima parte del procedimento, relativa all’intervento del Pm, la circolare sottolinea che il controllo esercitato ha natura amministrativa in sintonia con lo spirito della legge che ha “degiurisdizionalizzato” la materia. Un’esenzione analoga deve poi riguardare la prosecuzione del procedimento che è comunque priva di autonomia.
La circolare valorizza, a conferma della gratuita del procedimento di negoziazione in materia di separazioni e divorzi, l’articolo 22 del decreto legge n. 132 del 2014 che espressamente prevede una copertura straordinaria pr le minori entrate che sarebbero state provocate dall’applicazione dell’istituto.
L’Agenzia delle entrate, inoltre, con parere trasmesso lo scorso 3 luglio, rispondendo a un interpello della stessa Direzione, ha chiarito che gli accordi che vengono depositati in Procura devono essere considerati esenti da imposta di bollo. L’esenzione, hanno sottolineato le Entrate, si riferiscono a tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti che i coniugi pongono in essere nel corso dell’iter per lo scioglimento del matrimonio.
Per le stesse considerazioni devono infine essere ritenuti esenti anche dai diritti di copia.