NOTIZIE GIUDIZIARIE: Lo stato della gogna giudiziaria nel 2016 (Panorama)

PANORAMA

Lo stato della gogna giudiziaria nel 2016
Uno studio dell’Unione delle camere penali: dopo avere esaltato arresti e indagini, soltanto l’11% degli articoli racconta come va a finire un processo

È probabilmente la prima volta che un tribunale penale aggredisce la “gogna giudiziaria” su internet. Il primato spetta a Genova, dove sono state appena depositate le motivazioni di una sentenza del 20 giugno scorso (per i cultori del genere, è la numero 3582). È una condanna per diffamazione: stabilisce che “chi inserisce notizie a mezzo internet relative a indagini penali è tenuto a seguirne lo sviluppo e, una volta appreso l’esito positivo per l’indagato o l’imputato, deve darne conto con le stesse modalità di pubblicità. In caso contrario è configurabile il reato di diffamazione a mezzo stampa”.
Il processo di primo grado ha chiuso così la vicenda della pubblicazione sul sito di un’associazione di consumatori della notizia relativa al rinvio a giudizio per concussione del presidente e vicepresidente di un’associazione, alla fine di un’inchiesta su presunti appalti irregolari. In seguito, i due indagati erano stati prosciolti, ma la notizia online non era mai stata aggiornata.
Per il tribunale di Genova il reato sussiste in quanto non c’è dubbio che “l’omesso aggiornamento mediante inserimento dell’esito del procedimento penale” configuri un comportamento diffamatorio. Per il giudice, infatti, la qualifica di un soggetto quale indagato o imputato “è certamente idonea a qualificare negativamente l’immagine, il decoro e la reputazione di una persona, soprattutto quando si tratta di soggetto noto al pubblico”.
Quindi la notizia, che pure era vera e corretta al momento della sua pubblicazione online, avrebbe dovuto essere aggiornata perché smentita dall’evolversi del procedimento penale. “La verità della notizia” sostiene testualmente la condanna “deve essere riferita agli sviluppi d’indagine quali risultano al momento della pubblicazione dell’articolo, mentre la verifica di fondatezza della notizia, effettuata all’epoca dell’acquisizione di essa, deve essere aggiornata nel momento diffusivo, in ragione del naturale e non affatto prevedibile percorso processuale della vicenda”.
La sentenza, ignorata dai siti internet come dalla stragrande maggioranza dei giornali, arriva proprio nel momento in cui l’Osservatorio sull’informazione giudiziaria dell’Unione delle camere penali italiane (l’associazione degli avvocati penalisti) dà alle stampe un saggio rivelatore.
Per sei mesi, dal giugno al dicembre 2015, gli avvocati hanno raccolto e analizzato la cronaca giudiziaria di 27 quotidiani. È una massa imponente di materiale: 7.373 articoli. Quasi sette su dieci danno notizie sulle indagini preliminari, e in particolare il 27,5% tratta dell’arresto di un indagato.
Ma quando poi il processo arriva al dibattimento, l’attenzione si dissolve: solo il 13% degli articoli segue le udienze in tribunale. Va ancora peggio alla sentenza: appena l’11% degli articoli informa i lettori su come è andata a finire la vicenda giudiziaria che nelle fasi iniziali, invece, veniva squadernata su pagine e pagine.
Beniamino Migliucci, che dell’Ucpi è presidente, scrive che “le informazioni sulle indagini preliminari vengono sapientemente pubblicate e divulgate per creare consenso preventivo”.
Il risultato è negativo anche sulla correttezza del processo, perché si viola “la verginità cognitiva del giudice, che viene bombardato da informazioni riguardanti le indagini”.
Secondo lo studio, gli articoli sono dichiaratamente colpevolisti quasi nel 33% dei casi; un altro 33% riporta le tesi della pubblica accusa senza esprimere giudizi; il 24% ha toni neutri. E soltanto il 3% prende una posizione più garantista, se non direttamente innocentista. Soltanto il 7% degli articoli riporta notizie di natura difensiva, fornite dall’avvocato dell’indagato o dell’imputato.

Foto del profilo di Andrea Gentile

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