Il via libera del senato al testo che prevede un nuovo reato autonomo
Al volante non si scherza
Per omicidio stradale reclusione fino a 12 anni
Omicidio stradale come «reato autonomo», punito con la reclusione (da 8 a 12 anni) se, al volante dopo aver assunto droga, o alcolici, si provoca la morte di una persona. E arriva nel nostro ordinamento pure la fattispecie di lesioni personali stradali (si rischiano da 2 a 4 anni), mentre sono previste aggravanti qualora il conducente dopo l’impatto non si fermi, ma si dia alla fuga.
Il semaforo verde dell’aula del senato s’è acceso ieri sul testo che riunisce alcuni disegni di legge (859, 1357, 1378, 1484 e 1553) e che, dopo essere stato modificato, con il governo finito sotto due volte, è passato all’esame dei deputati; i sì sono stati 163, 65 gli astenuti e 2 i contrari ed è stato deciso, con il parere favorevole del governo, rappresentato dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, di stralciare la parte della disciplina concernente la nautica, inserendo le norme per i guidatori di mezzi d’acqua nella delega a rivedere il codice della navigazione, già approvata a palazzo Madama, ora nell’altro ramo parlamentare. Causare la morte di più persone alla guida, stabilisce l’impianto basilare del provvedimento non corretto rispetto alla versione uscita dalla II commissione (si veda ItaliaOggi del 21 maggio 2015) può far finire dietro le sbarre fino ad un massimo di 18 anni: nel dettaglio, il nuovo articolo 589-bis del codice penale dispone il carcere da 8 a 12 anni per omicidio colposo «commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», però se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La condanna viene diminuita da 7 a 10 anni se il delitto sull’asfalto viene compiuto «in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)» e superando in modo consistente i limiti di velocità; in caso di concorso di colpa, il ddl fissa il taglio della pena fino alla metà se si scappa dopo l’incidente, al contrario, viene aumentata da un terzo alla metà. La revoca della patente di guida, poi, più essere comminata fino a un massimo di 30 anni, per i reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali (pure se si chiede il patteggiamento in giudizio) dopo essersi drogati, o aver abusato di alcolici; in caso di omicidio stradale, l’interessato non può conseguirne una nuova prima che siano decorsi 15 anni dall’annullamento, termine che sale a 20, se vi sono state precedenti condanne per lo stesso motivo; per le lesioni personali non si potrà ottenere il documento prima di uno stop di cinque anni. Esclusa, infine, l’estensione della reclusione da 7 a 10 anni ai casi in cui i conducenti «cagionino la morte, a seguito di attraversamento del semaforo rosso, inversione del senso di marcia, sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale». Simona D’Alessio