IL SOLE 24 ORE
Misure più severe per chi si dà alla fuga
Sab. 26 – Il legislatore ha voluto dare particolare rilevanza al comportamento tenuto dal conducente responsabile del sinistro. Nello specifico, sono stati previsti due articoli di legge speculari, e cioè il 589 ter e il 590 ter, inseriti ex novo nel Codice penale. Si tratta della medesima aggravante prevista, rispettivamente, per l’omicidio e per le lesioni personali gravi o gravissime, nel caso in cui il responsabile si dia alla fuga: la fattispecie comporta un aumento della pena da un terzo a due terzi, e contempla una pena minima applicabile in caso di omicidio non inferiore a 5 anni, mentre nel caso meno grave di lesioni personali gravi o gravissime, sarà non inferiore a 3 anni. Bisogna ricordare che la fuga e l’omissione di soccorso, in caso di incidente con feriti, costituiscono già di per sé reato e sono punite con la reclusione da 6 mesi 3 anni la prima, e con la reclusione da 1 a 3 anni la seconda. Il legislatore è intervenuto sull’articolo 189 modificando il comma che prevedeva l’impossibilità di arrestare colui che si fosse fermato e avesse prestato assistenza ai feriti: a seguito della modifica entrata in vigore ieri, la “scriminante” vale solo in caso di lesioni personali, mentre in presenza di un decesso potrà scattare l’arresto, obbligatorio o facoltativo, secondo le diverse ipotesi. Infine, è opportuno sottolineare che la fattispecie costituisce tecnicamente un’aggravante a effetto speciale – cioè che comporta un aumento di pena superiore a un terzo – che dovrà essere valutata dalla polizia giudiziaria per calcolare la pena ai fini di un eventuale arresto.
S.Sco.