OMICIDIO STRADALE: Omicidio stradale ad armi spuntate (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE
Il nuovo reato. Il rischio di perdere la libertà riguarderà soprattutto ebbrezza grave e stupefacenti, meno le altre violazioni nel mirino
Omicidio stradale ad armi spuntate
DOM.6 – Non più di uno su cinque. Nonostante la versione definitiva della legge sull’omicidio stradale (in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale») preveda pene aggravate per una casistica più ampia rispetto a quella originaria, i conducenti che rischiano davvero di scontare in carcere la condanna per aver causato un incidente mortale restano abbastanza pochi; gli altri, pur colpevoli, non risultano aver commesso infrazioni sufficientemente gravi da rientrare nelle aggravanti necessarie per far scattare la reclusione definitiva (anche se qualcuno potrebbe scontare un periodo di custodia cautelare, si veda Il Sole 24 Ore dell’altro ieri). Tradotto in termini di infrazioni commesse, questo vuol dire che il rischio effettivo di andare in prigione sia alto solo nei pochi casi che s’intendeva colpire originariamente e per le quali la pena prevista dalla legge sarà compresa tra otto e 12 anni: ebbrezza grave (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi/litro) e – per i soli conducenti di mezzi pesanti – media (da 0,81 a 1,5 g/l) e droga, oltre che quando le vittime sono più di una. Si aggiungono le infrazioni sono quelle aggiunte alla nuova legge negli ultimi mesi di discussione, la pena teorica andrà da cinque a 10 anni. Queste infrazioni sono l’ebbrezza media per i conducenti di mezzi non pesanti, la velocità “spropositata” (doppia rispetto al limite in città ed eccessiva per oltre 50 km/h fuori città), il passaggio col rosso, il contromano, l’inversione vicino a curve, dossi o incroci e il sorpasso con striscia continua o strisce pedonali. In tutti questi casi, il carcere potrebbe esserci solo nelle situazioni più gravi. Dunque, c’è un divario rispetto agli scopi di deterrenza e certezza della pena dichiarati dalla politica nel proporre a approvare la legge. Queste stime sono state fatte dal Sole 24 Ore sulla base delle statistiche degli incidenti stradali del 2014, le ultime che l’Istat dà in modo completo. Sono stati considerati i sinistri mortali in cui le forze dell’ordine hanno riscontrato la responsabilità di un conducente, indicando il comportamento illecito che è stato ritenuto alla base dell’incidente. Sono stati così individuati i comportamenti che con la nuova legge saranno puniti con reclusione superiore a quattro anni, soglia approssimativa oltre cui si può ritenere si possa effettivamente trascorrere in carcere almeno parte della condanna.
Infatti, fino ai quattro anni c’è l’affidamento in prova al servizio sociale, che può essere concesso (legge 10/2014), se l’osservazione della personalità dimostra che il condannato si sia rieducato e non presenti forme di pericolosità.
I calcoli, riassunti nella tabella a destra, non possono essere precisi, per varie ragioni. Tra esse, il fatto che i comportamenti censiti dalle statistiche non sono esattamente sovrapponibili alle infrazioni che danno luogo alle aggravanti previste dalla nuova legge, i cui effetti sulle condanne effettive risentono poi delle molte variabili tipiche del sistema penale italiano. Inoltre, le cifre non possono tenere conto delle modalità con cui è stata commessa l’infrazione e sulla figura del responsabile (che pesano sulla quantificazione della pena) e sono riferite alle vittime e non agli incidenti (in alcuni c’è più di una vittima). In ogni caso, tutto ruota attorno al fatto che la pena effettivamente da scontare è molto inferiore rispetto a quella stabilita dalla nuova legge. Una caratteristica tipicamente italiana, dovuta a varie particolarità del nostro sistema penale. Non solo perché è previsto l’affidamento al servizio sociale. La discrezionalità che il Codice penale (articoli 132 e 133) dà al giudice nella graduazione della pena e i riti alternativi premiali (che concedono lo sconto di un terzo secco nel giudizio abbreviato e fino a un terzo nel patteggiamento) abbattono la pena effettiva, spesso facendola andare sotto il limite dei due anni, che fa scattare la sospensione condizionale. La nuova legge vieta di concedere le attenuanti prevalenti o equivalenti, ma non vale in una serie di casi tra cui quello della minore età. Considerando le forme deflattive del rito minorile, il carcere resta per i ragazzi un rischio remotissimo anche in gravi incidenti. Anche chi finirà in carcere potrà poi restarci per molto meno tempo rispetto al la condanna. La legge, infatti, non prevede il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione, quindi il condannato – con pena fino a 4 anni definitiva – potrebbe attendere in libertà il procedimento di sorveglianza. Ci sono anche i benefici collegati alla liberazione anticipata (45 giorni per semestre, al netto di ulteriori sconti futuri che sembrano probabili data l’emergenza-carceri).
Così anche una condanna di 10 anni inflitta da giudici severi potrebbe scendere ai quattro che danno diritto all’affidamento al servizio sociale.
Guido Camera Maurizio Caprino

Foto del profilo di Andrea Gentile

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