OMICIDIO STRADALE: Omicidio stradale, via libera dal Senato: fino a 18 anni di detenzione (repubblica.it)

Omicidio stradale, via libera dal Senato: fino a 18 anni di detenzione

Carcere certo e lungo (teoricamente si potrebbe perfino arrivare a 27 anni ma la fattispecie non esiste), ritiro della patente fino a 30 anni. Arresto in flagranza di reato. Pene più severe per chi fugge. Questi alcuni dei punti salienti del ddl. Renzi: “Un impegno preso con i parenti delle vittime”

ROMA – L’omicidio stradale comincia a non essere più soltanto un argomento di dibattito: il Senato ha dato il via libera al ddl ch eora passa all’esame della Camera. Il testo prevede anche il reato di lesioni stradali. Ritiro della patente fino a 30 anni. Arresto in flagranza di reato. Pene più severe per chi fugge. Questi alcuni dei punti salienti del disegno di legge approvato oggi nell’aula di Palazzo Madama che comporta un innalzamento del massimo della pena per l’omicidio stradale (a 18 anni) con, però, un netto aumento del minimo (sette anni in caso alcol, otto in caso di droga). “Un impegno che ho preso da sindaco con famiglie vittime di incidenti: punire omicidio stradale. Oggi prima lettura ok Senato”, ha commentato su Twitter il presidente del Consiglio Matteo Renzi. Va detto che – teoricamente – la pena massima potrebbe arrivare sulla carta a 27 anni ma è una fattispecie che non esiste perché un pirata per avere l’aumento della pena della metà (18 anni più 9) dovrebbe fare una strage, essere ubriaco o drogato e da darsi alla fuga. Solo che in questo caso diventa ovviamente impossibile provare lo stato di alterazione o droga dopo la fuga perché bastano già poche ore per far svanire gli effetti e le tracce nel fisico.

Cinque i nuovi articoli nel codice penale. Sul fronte dell’omicidio stradale il 586-bis (sulla morte come conseguenza di altro reato) e il 589-ter (sull’omicidio colposo) stabiliscono pene severe per chi commetta un omicidio colposo guidando mezzi a motore sotto l’effetto di alcol o droghe (da 8 a 12 anni di reclusione per chiunque guidi con un tasso alcolemico sopra 1,5 grammi/litro o sotto l’effetto di droghe e per i conducenti che svolgano attività di trasporto persone con tasso sopra 0,8 g/l o sotto l’effetto di sostanze; da 7 a 10 con il ‘solo’ tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non a 1,5 g/l e non sotto l’effetto di droghe).

Se si causa la morte di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, senza superare i 18 anni. Per i pirati della strada pena aumentata della metà se il conducente si dà alla fuga.

Sulla polemica relativa ai 18 anni massimi previsti per l’omicidio plurimo, da alcuni senatori considerato eccessivo, va detto che l’omicidio colposo prevede già un massimo di 15 anni nel codice. Prima però il governo è stato battuto due volte in aula al senato su emendamenti al ddl sull’omicidio stradale a firma dei senatori Luis Orellana (ex M5S) e Marco Filippi (Pd). Tutto come da copione perché alla fine la proposta di legge è stata snaturata con l’introduzione di altre violazioni, inizialmente non previste nel progetto. Gli emendamenti in realtà erano tre, ma due erano identici e quindi su questi c’è stata un’unica votazione. Il governo aveva dato parere negativo mentre il relatore Giuseppe Cucca (pd) si era rimesso all’aula. Con gli emendamenti si esclude l’estensione del reato di omicidio stradale (con la pena da 7 a 10 anni) ai casi di morte causata a seguito di passaggio con semaforo rosso, guida contromano o sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale. “Nei casi in cui si guida sotto effetto di alcool o stupefacenti, la pena viene profondamente alzata. Una legge giusta, un principio equo”. Lo ha dichiarato il vice ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Riccardo Nencini, dopo che l’aula del senato ha approvato l’introduzione del reato di omicidio stradale. “È La strada giusta – ha aggiunto il vice ministro nencini – per abbattere il numero ancora troppo elevato degli incidenti stradali. Lavoreremo anche sulla prevenzione e l’educazione alla sicurezza stradale nelle scuole. Stiamo facendo un buon lavoro”.

Grande infine la soddisfazione di chi ha lavorato tanto sul tema, ha inventato il termine “Omicidio Stradale” e poi raccolto 80 mila firme: “Consideriamo questo risultato – spiegano l’ASAPS, e le associazioni Lorenzo Guarnieri e Gabriele Borgogni – la conclusione del primo tempo di una partita difficile nella quale le nostre associazioni hanno dovuto attivare una sorta di porta a porta sugli usci della politica, che nella prima fase ha opposto non poche resistenze. Ci riserviamo una analisi di dettaglio del testo, ma ci sembra che gli elementi essenziali della nostra proposta iniziale ci siano tutti, con le dovute connessioni all’abuso di alcol, all’uso di stupefacenti e alla Omissione di soccorso. Le pene da 8 a 12 anni (fino a 18 per gli omicidi plurimi) e la revoca della patente da 15 a 30 anni, ci sembrano una risposta adeguata.
In particolare i tempi della revoca della licenza di guida se non sono Ergastolo della patente sono comunque sanzioni adeguatamente severe che fanno ben capire che la ricreazione sulla strada è finita. Non pensiamo certo che la legge possa da sola andare ad azzerare la mortalità sulle strade, ma sicuramente sarà fortemente dissuasiva”. VINCENZO BORGOMEO

ITALIA OGGI

Il via libera del senato al testo che prevede un nuovo reato autonomo

Al volante non si scherza

Per omicidio stradale reclusione fino a 12 anni

Omicidio stradale come «reato autonomo», punito con la reclusione (da 8 a 12 anni) se, al volante dopo aver assunto droga, o alcolici, si provoca la morte di una persona. E arriva nel nostro ordinamento pure la fattispecie di lesioni personali stradali (si rischiano da 2 a 4 anni), mentre sono previste aggravanti qualora il conducente dopo l’impatto non si fermi, ma si dia alla fuga.

Il semaforo verde dell’aula del senato s’è acceso ieri sul testo che riunisce alcuni disegni di legge (859, 1357, 1378, 1484 e 1553) e che, dopo essere stato modificato, con il governo finito sotto due volte, è passato all’esame dei deputati; i sì sono stati 163, 65 gli astenuti e 2 i contrari ed è stato deciso, con il parere favorevole del governo, rappresentato dal sottosegretario alla giustizia Cosimo Maria Ferri, di stralciare la parte della disciplina concernente la nautica, inserendo le norme per i guidatori di mezzi d’acqua nella delega a rivedere il codice della navigazione, già approvata a palazzo Madama, ora nell’altro ramo parlamentare. Causare la morte di più persone alla guida, stabilisce l’impianto basilare del provvedimento non corretto rispetto alla versione uscita dalla II commissione (si veda ItaliaOggi del 21 maggio 2015) può far finire dietro le sbarre fino ad un massimo di 18 anni: nel dettaglio, il nuovo articolo 589-bis del codice penale dispone il carcere da 8 a 12 anni per omicidio colposo «commesso da un qualunque conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope», però se si tratta di un conducente professionale per attività di trasporto di persone e di cose la stessa pena si applica anche con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro. La condanna viene diminuita da 7 a 10 anni se il delitto sull’asfalto viene compiuto «in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)» e superando in modo consistente i limiti di velocità; in caso di concorso di colpa, il ddl fissa il taglio della pena fino alla metà se si scappa dopo l’incidente.

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