ITALIA OGGI SETTE
Pesanti sanzioni accessorie
Lun.7 – Le sanzioni accessorie per i reati stradali sono pesantissime. È una raffica di ritiri, sospensioni, revoche della patente, e l’impossibilità di prenderne una nuova per un minimo di cinque anni. Nel mirino c’è l’automobilista. Anche quello più accorto, che non può escludere di essere coinvolto in un sinistro.
Che mettersi alla guida sia attività rischiosa lo dimostrano le statistiche sui sinistri, sul numero dei feriti e dei morti; che però si tratti di rischio socialmente accettato è altrettanto vero, tanto che, non a caso, l’ordinamento prevede un sistema di assicurazione obbligatoria. Di conseguenza l’ordinamento consente che venga svolta attività rischiosa, bilanciando l’interesse alla mobilità (con le conseguenti utilità in termini economici) con i pericoli per l’incolumità individuale. Questo bilanciamento può assumere diversi connotati e, con la legge approvata dal senato il 2 marzo 2016, la mano dello stato si fa pesante sia per l’ipotesi di morte sia per l’ipotesi di lesioni gravi o gravissime causate da un sinistro. Si prendano in considerazione le sanzioni accessorie per le lesioni gravi o gravissime. La licenza di guida, soggetta al ritiro, può essere subito sospesa e, dopo la condanna o il patteggiamento, viene subito revocata e non si può chiederne una nuova per un periodo variabile da cinque a dodici anni.
Si deve dire addio alla patente anche per una manovra imprudente che ha causato una lesione personale (grave o gravissima) magari con concorso di colpa del danneggiato. La conseguenza inibitoria costituisce una attività vincolata, senza alcuna valutazione caso per caso e, quindi, senza alcuna possibilità di distinguere le ipotesi più lievi.
Vediamo di illustrare il dettaglio delle novità. La legge, introduce due reati, quello di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali gravi o gravissime e riformula il quadro delle sanzioni. Dedichiamoci a quelle accessorie.
L’iter delle conseguenze amministrative è il seguente. Il quadro iniziale presenta un sinistro con feriti: in effetti può capitare a tutti un’imprudenza o un’imperizia alla guida con la conseguenza della lesione grave o gravissima.
Si sottolinea che la legge si riferisce a qualsiasi inosservanza del codice della strada (per esempio non tenere strettamente la destra o non mantenere la distanza di sicurezza ecc.). Per alcune gravi violazioni (eccesso di velocità oltre determinate soglie, passaggio con il rosso, circolazione contromano, inversioni del senso di marcia o sorpassi pericolosi) è aumentata la sanzione penale, ma non c’è differenza ai fini della revoca della patente e dalla inidoneità a tempo per conseguire una nuova abilitazione.
Si noti ancora che il sinistro potrebbe essere avvenuta per colpa esclusiva del conducente, ma anche per colpa parziale dello stesso: ci può essere un concorso di colpa del danneggiato o di terzi. Anche queste differenze non hanno un peso per le sanzioni accessorie; ce l’hanno per soppesare la responsabilità penale e per quella civile e per stabilire l’ammontare del risarcimento del danno, ma non per la perdita della patente. Infine, le lesioni sono già gravi quando causano una malattia di più di 40 giorni (oltre alle altre ipotesi descritte all’articolo 583 del codice penale).
Riassumendo: potremmo trovarci di fronte a un sinistro con lesioni (gravi o gravissime), commesso per una qualsiasi violazione del codice e magari non per colpa esclusiva.
Vediamo di esaminare lo scenario che si apre insieme al procedimento penale.
Primo atto. Innanzi tutto bisogna aspettarsi il ritiro della patente (articolo 223 codice della strada): La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall’agente o dall’organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro.
Secondo atto: la sospensione della validità della patente. Il prefetto, ricevuta la patente ritirata e gli atti relativi al sinistro, dispone, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni.
L’ampiezza della discrezionalità assegnata al prefetto non ha praticamente limiti e possono essere contestate solo situazioni di palese irragionevolezza. Il periodo di sospensione della validità della patente può essere prolungato: mettiamo che il processo penale arriva a una sentenza non definitiva (pendono appelli e ricorsi in cassazione), la sospensione provvisoria può essere prorogata fino a un massimo di dieci anni.
Terzo atto: la revoca della patente. Proseguendo nell’esempio, si ipotizzi di arrivare a una sentenza di condanna.
Se, poi, si subisce la condanna o anche se si patteggia la condanna, scatta come conseguenza vincolata la revoca della patente. La patente sospesa è pur sempre una patente, ma una patente revocata significa che non c’è più una licenza di guida. Il provvedimento di revoca toglie di mezzo la patente e il suo (ex) possessore non è abilitato alla guida.
Quarto atto: l’inibitoria della possibilità di acquisire un nuova patente per un dato periodo di tempo. Quindi non si ha più la vecchia patente e non se ne può prendere una nuova. Questo per un periodo anche molto lungo: per le lesioni gravi o gravissime da cinque a dodici anni. Antonio Ciccia Messina