ITALIA OGGI SETTE
Senza patente con recidiva e divieto di fumo: le novità
Lun.7 – Dal 6 febbraio è stata depenalizzata la guida senza patente; attenzione, però, alla reiterazione dell’illecito, che ha conseguenze penali. Dal 2 febbraio, invece, è vietato fumare nell’auto dove sono presenti minori e donne in stato di gravidanza.
Sono queste le importanti novità entrata in vigore quest’anno. Il decreto legislativo n. 7 del 15 gennaio 2016 ha introdotto una serie di depenalizzazioni. Fra queste rientra anche il reato previsto dall’art. 116, comma 13, del codice della strada, che punisce la guida senza aver conseguito la corrispondente patente oppure senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.
Dal 6 febbraio 2016 l’illecito viene punito non più con l’ammenda da 2.257 a 9.032 euro, ma con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 30 mila euro. Tuttavia, l’ipotesi aggravata, costituita dalla recidiva nel biennio (da intendersi ora più propriamente come reiterazione dell’illecito depenalizzato), diventa un’autonoma ipotesi di reato, punita, come prima, con la pena dell’arresto fino a un anno. Quindi, se un conducente guida senza essere titolare di patente, la prima volta deve pagare una pesante sanzione amministrativa, ma se ripete la stessa violazione nell’arco di due anni scatta il reato.
Dal 2 febbraio 2016, invece, il conducente e i passeggeri devono stare attenti a fumare all’interno di un autoveicolo. In presenza di minori di 18 anni e di donne in stato di gravidanza, infatti, scatta una multa, il cui iter sanzionatorio non segue però quello tradizionale previsto dal codice della strada. Le novità sono contenute nell’art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 12 gennaio 2016. Il decreto aggiunge il nuovo comma 1-ter all’art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003: «1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza». La sanzione è quella prevista dall’art. 7 della legge n. 584 del 11 novembre 1975 (con gli importi aumentati del 10% ai sensi dell’art. 1, comma 189, della legge n. 311 del 30/12/2004), ovvero il pagamento di una somma da 27,50 a 275,00 (è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a 55,00) che raddoppia (con pagamento in misura ridotta pari a 110,00) se la violazione è commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni. Peraltro, occorre evidenziare che il divieto vale soltanto all’interno degli autoveicoli, con l’esclusione degli altri veicoli, come per esempio i quadricicli. Inoltre, il divieto vale solo quando il mezzo è in sosta o in movimento, con esclusione quindi della fermata.