OUA : DOCUMENTO ASSEMBLEA RELATIVO AL D.M. RIGUARDANTE I REQUISITI NECESSARI PER LA CONTINUITA’ PROFESSIONALE

ASSEMBLEA OUA 27 FEBBRAIO 2015 : 

DOCUMENTO RELATIVO AL D.M. RIGUARDANTE I REQUISITI NECESSARI PER LA CONTINUITA’ PROFESSIONALE 

L’ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA

 

riunito in Assemblea il giorno 27 febbraio 2015, in ordine allo schema di D.M. riguardante i requisiti necessari per la continuità professionale

 

premesso

 

che l’art. 21 della L. 247/12, ove stabilisce che la permanenza dell’iscrizione all’Albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, tutela principalmente l’interesse pubblico a che, successivamente alla fase di iscrizione, l’avvocato mantenga la capacità professionale idonea a garantire la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini;

 

esaminato

 

lo schema di decreto del Ministro della Giustizia concernente “Regolamento  recante disposizioni per l’accertamento dell’esercizio della professione, a norma dell’articolo 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

rileva

 

che lo stesso da un lato, appare inadeguato alla tutela degli interessi primari garantiti dall’art. 21 della L. 247/12 e indirizzato, piuttosto, a finalità deflattive fondate su riferimenti reddituali espressamente esclusi dalla norma di legge e dall’altro, si pone in contrasto con il dettato di cui all’art. 21, co. 1, della L. 247/12, che demanda all’adozione di apposito Regolamento esclusivamente la determinazione delle “modalità di accertamento dell’esercizio continuativo, effettivo, abituale e prevalente della professione” e non anche l’individuazione di altri requisiti tassativi;

 

ritenuto

 

che i requisiti individuati nel Regolamento siano da considerare una presunzione dello svolgimento effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, ma che non si debba escludere che detto svolgimento possa essere diversamente provato caso per caso, non essendo gli stessi elementi sufficienti e necessari per individuare la effettività, continuità, abitualità e prevalenza;

 

chiede

 

  • – di modificare l’art. 2, comma 2, del Regolamento sopprimendo “la professione forense è esercitata…OMISSIS” ed inserendo “la professione forense si presume esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente”;

 

  • – di eliminare i punti g) ed h) dell’art. 2, comma 2, in quanto sottendono un riferimento al reddito professionale espressamente vietato dall’art. 21, comma 1,  L. 247/12.

 

Conseguentemente,

chiede

 

di modificare totalmente il comma 3 dell’art. 2 del Regolamento, sostituendolo col seguente: “La ricorrenza congiunta dei requisiti indicati nel comma 2 costituisce presunzione dell’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente. In ogni caso all’avvocato è consentito dimostrare l’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente con ogni altra modalità.”

 

L’Oua ritiene comunque che si possa far riferimento anche ai requisiti ricavabili dall’art. 18 della L. 247/12, tra le ulteriori modalità di accertamento dell’esercizio professionale.

 

Inoltre, per quanto attiene all’art. 2, comma 4,

 

evidenzia

 

un evidente refuso nella parte in cui si legge “l’obbligo di cui al comma 2 lettera g) decorre…” che va evidentemente sostituito da “l’obbligo di cui al comma 2 lettera f) decorre…”.

 

Infine, per quanto riguarda il successivo art. 4,

 

chiede

 

che venga modificato con l’eliminazione delle lettere g) ed h) richiamate al comma 1 mentre,  per quanto riguarda il comma 2,

rileva

 

che, mentre dal tenore letterale del regolamento si desume la automatica nuova iscrizione decorso il termine di 12 mesi dalla cancellazione, nella Relazione illustrativa si giustifica, in modo illogico e contraddittorio, tale decorrenza temporale come “minimo occorrente per acquisire effettivamente i predetti requisiti.

 

Il Segretario                                                                            Il Presidente                         Avv. Stefano Radicioni                                                 Avv. Mirella Casiello

 

 

 

Roma, 27 febbraio 2015

PDF in allegato

27.02.2015 – documento regolamento art 21

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