MODIFICHE COMMISSIONE GIUSTIZIA CAMERA 12 MARZO 2015
Documento emendamenti
Proposta di legge n. 2150 in materia di prescrizione del reato
Modifiche Commissione Giustizia Camera 12 marzo 2015
La prescrizione è istituto, diretta espressione dello “Stato liberale”, che concerne gli effetti giuridici del trascorrere del tempo.
In diritto penale determina l’estinzione di un reato a seguito del trascorrere di un determinato periodo di tempo.
La ratio della norma è che, a distanza di molto tempo dal fatto, viene meno sia l’interesse dello Stato a punire la relativa condotta, sia la necessità di un processo di reinserimento sociale del reo.
La prescrizione è fondata, in sintesi, su tre principi:
- 1) diritto dell’imputato ad un giusto processo in tempi ragionevoli (superati i quali il reato si estingue)
- 2) “fattore tempo” rende oggettivamente più difficile (ad es. per l’inquinamento delle prove, la scomparsa o minore memoria e attendibilità dei testimoni) sia l’efficacia dell’azione penale sia l’esercizio del diritto di difesa quanto più le indagini e il processo avvengono anni dopo il fatto oggetto di reato
- 3) finalità retributiva/preventiva del processo penale viene meno decorso un determinato periodo di tempo, da valutarsi a seconda della gravità del reato commesso.
Il Legislatore deve tener presente che la prescrizione è un istituto di parte generale del codice penale, fondante l’ossatura del nostro sistema giuridico.
Non è possibile, pertanto, utilizzare l’istituto a soli fini punitivi per reati ritenuti, a seconda del momento storico, di maggiore “impatto sociale”, con l’unico scopo di aggravare il trattamento sanzionatorio del reato.
Art. 1 Modifica all’art. 157 c.p.
I termini di prescrizione sono aumentati della metà per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto di ufficio) da sei anni a nove anni, 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) da otto anni a dodici anni e 319 ter c.p.(corruzione in atti giudiziari) da dieci a quindici anni
Appare evidente l’arbitrio del legislatore che tratta in modo differente i predetti reati da altri illeciti anche di maggiore gravità (delitti contro il patrimonio mediante violenza, delitti contro la libertà individuale, delitti contro la libertà personale), creandosi una disparità di trattamento ordinamentale passibile addirittura di una valutazione di incostituzionalità.
Art. 3 Modifica all’art.159 c.p.
Al comma I lettera b) si prevede che il corso della prescrizione rimanga comunque sospeso nei seguenti casi
- a) dal deposito della sentenza di condanna di primo grado sino al deposito della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a due anni, oltre i termini previsti dall’art. 544, commi II e III c.p.p.
- b) dal deposito della sentenza di secondo grado, anche se pronunciata in sede di rinvio, sino alla pronuncia della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore ad un anno, oltre i termini previsti dall’art. 544, commi II e III c.p.p.
E’ evidente che tale norma allunga arbitrariamente i termini di prescrizione, consentendo delle “sospensioni endoprocessuali” di cui non si comprende la ratio, se non quella –contraria di per sé all’istituto della prescrizione- di agevolare la Corte di Appello e la Corte di Cassazione nella determinazione dei tempi dei processi.
L’istituto della prescrizione, nei principi sopra enucleati, viene così totalmente snaturato, potendosi sospendere arbitrariamente, per l’intero secondo grado di merito del processo penale e per il grado di legittimità avanti alla Corte di Cassazione.
Roma,30 marzo 2015