ISTANZA PER CONSENTIRE L’EFFETTIVA FRUIBILITA’ DEL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO CON L’ADEGUAMENTO DEL TETTO REDDITUALE
Ill.mo Ministro di Giustizia,
premesso
- che l’Articolo 24 della Costituzione Italiana, coerente anche con la previsione dell’Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dell’Articolo II-107 della Costituzione Europea, prevede che, “a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia”;
- che la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è prevista nel “Testo Unico Spese di Giustizia”• (DPR 115/2002) negli art. 76 e seguenti;
- che proprio l’art. 77 di tale decreto presidenziale prevede che il tetto reddituale individuante i soggetti aventi diritto al patrocinio senza spese a proprio carico deve essere aggiornato ogni “2 anni” per evitare che l’erosione dell’inflazione impedisca di aiutare le persone effettivamente bisognose;
- che il tetto reddituale previsto in origine del DPR 115/2002 era di euro 9.296,22 di imponibile ed è stato aggiornato a € 10.628,16, in adeguamento alla crescita dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, il 20 gennaio 2009 ma con riferimento fino al 30 giugno 2008;
- che due anni fa vi è stata una variazione in aumento che ha portato il tetto reddituale a € 10.776,28 adeguandolo soltanto all’aggiornamento ISTAT al 30.06.2010;
- che la più recente variazione in aumento è pervenuta dal Ministero di Giustizia con Decreto 1 aprile 2014 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 23 luglio 2014, n. 169) e ha portato il tetto reddituale ad Euro 11.369,24;
- che tale aumento ha, tuttavia, solo recuperato il biennio dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2012 e con riferimento solo all’inflazione nominale, NON recuperando il biennio già scaduto dal 1 luglio 2012 al giugno 2014 e ciò senza tener conto della ancor maggior perdita di acquisto legata alla crisi che hanno patito le famiglie italiane;
- che, pertanto, essendo oramai decorsi ulteriori 30 mesi, pari a oltre 2 anni, dall’ultima variazione effettiva del tetto reddituale, appare necessario adeguare, per i periodi relativi al biennio 1° luglio 2012 – 30 giugno 2014, il predetto limite di reddito fissato a oggi in euro 11.369,24 con riferimento al superato giugno 2012;
- che l’intervento risulta, vieppiù, necessario rilevando che nel periodo relativo al biennio considerato, dai dati accertati dall’Istituto nazionale di statistica, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pari ad oltre il 2,40%.
Considerato
– che il medesimo tetto reddituale è sovente reso più difficile da raggiungere perchè i soggetti richiedenti l’ammissione incontrano differenti interpretazioni sulla determinazione esatta del proprio reddito al netto degli oneri deducibili, così vedendo a volte escludere l’applicazione delle deduzione di legge e conseguentemente subendo un aumento nominale del proprio reddito che impedisce l’accesso al beneficio;
– che l’adeguamento del tetto reddituale per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato consentirà di accedere alla effettiva tutela dei propri diritti avanti la giurisdizione della Repubblica a persone che, allo stato, non se lo possono permettere;
– che l’impoverimento del potere di acquisto delle famiglie italiane è di fatto ben superiore a quanto censito dall’indice Istat e richiederebbe persino che lo stesso DPR 115/2002 venisse modificato includendo in aumento, oltre alla variazione Istat, anche la rivalutazione monetaria del periodo di riferimento.
Tutto ciò premesso e considerato
L’Organismo Unitario dell’Avvocatura, a paritaria tutela dei cittadini italiani e dei principi espressi nella Carta costituzionale nonché nell’interesse del Paese,
CHIEDE
al Ministero di Giustizia di porre in essere ogni necessaria iniziativa, anche innanzi tutte le sedi competenti ed opportune, affinché
- venga immediatamente emanato il decreto ministeriale che modifica il tetto reddituale per l’ammissione adeguandolo al tetto di legge per come maturato alla data odierna;
- si precisi che tale importo è al netto dei componenti negativi del reddito e degli oneri deducibili ammessi per legge, e delle componenti negative del reddito.
avv. Mirella Casiello
Roma, 19 febbraio 2015