P.A.: Licenziamento sprint per chi attesta il falso (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Riforma Pa. Procedura accelerata per i «furbetti del cartellino»
Licenziamento sprint per chi attesta il falso
Entro 48 ore il dipendente è a casa senza stipendio

La falsa attestazione della presenza in servizio porta direttamente al licenziamento senza preavviso del dipendente pubblico; si tratta della conferma di una fattispecie sanzionatoria già presente nell’ordinamento. La novità – contenuta nel decreto attuativo approvato l’altroieri dal Consiglio dei ministri – consiste nell’introduzione di un procedimento disciplinare speciale e “accelerato” riservato a un comportamento infedele ritenuto particolarmente grave sia per l’opinione pubblica che per l’efficienza stessa della Pa. Quello che nel gergo giornalistico viene additato come “furbetto del cartellino”, tecnicamente è definito come “falsa attestazione della presenza in servizio”. Locuzione che il Governo ha voluto riempire di contenuti specificando che si verifica con qualunque modalità fraudolenta tesa ad ingannare l’amministrazione sull’orario di lavoro o sulla presenza in servizio. Perché scatti la procedura speciale è necessario che l’inganno venga accertato in flagranza ovvero tramite sistemi automatici di sorveglianza o rilevazione delle presenze.
Il primo che scopre il fatto, sia esso il responsabile del servizio o l’ufficio per i procedimenti disciplinari, deve immediatamente attivarsi adottando, con lo stesso atto, la sospensione del dipendente e la contestazione degli addebiti. Tempo massimo 48 ore e il dipendente è a casa senza stipendio, fatto salvo l’assegno alimentare pari al 50% del tabellare. Ma il termine è solo ordinatorio e il ritardo non avrà effetti invalidanti sul procedimento disciplinare ma, eventualmente, ne farà partire uno nuovo nei confronti del responsabile. Al contrario il dirigente verrà licenziato qualora non si attivi nei confronti dell’Upd, non contesti gli addebiti o non sospenda il dipendente senza giustificato motivo. Se l’allontanamento del dipendente in 48 ore ha un effetto mediatico importante, non si deve sottovalutare che una contestazione degli addebiti frettolosa e potenzialmente imprecisa può rischiare di buttare nel cestino l’intero procedimento disciplinare. Sempre nelle 48 ore e con lo stesso atto il dipendente dovrà essere convocato a sua difesa davanti all’Upd non prima di 15 giorni, rinviabili una sola volta al massimo di altri 5. Evidente a tutti l’ossessione per una tempistica “accelerata”.
In un procedimento ordinario che porti al licenziamento, la contestazione degli addebiti può avvenire entro 40 giorni e la convocazione ha un preavviso minimo di 20. Con lo stesso spirito il licenziamento dovrà avvenire entro 30 giorni dalla contestazione dell’addebito contro i 120 ordinariamente previsti. Ma ancora una volta il termine è indicativo poiché può essere tranquillamente superato ad libitum, salvo garantire il diritto alla difesa da parte del dipendente. Il ritardo non è neppure sanzionabile nei confronti del o dei responsabili.
Licenziato il dipendente il lavoro non è ancora finito perché i fatti dovranno passare al vaglio sia dell’Autorità giudiziaria che della Corte dei conti. La prima dovrà valutare la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, mentre ai magistrati contabili spetterà il compito di valutare il danno all’immagine che dovrà tenere in debita considerazione la rilevanza che l’episodio ha avuto sui mezzi di informazione. Se accertato, il danno non potrà comunque essere quantificato in meno di sei mensilità. Tiziano Grandelli
Mirco Zamberlan

Foto del profilo di Andrea Gentile

andrea-gentile