IL SOLE 24 ORE
Riforma Madia. Da rivedere il capitale minimo chiesto ai gestori di Pec e «identità»
Pa digitale, primo stop dal Consiglio di Stato
I giudici contro l’obbligo di «anonimizzare» tutte le sentenze
MILANO. Il decreto attuativo della riforma Madia sul Codice dell’amministrazione digitale inciampa al Consiglio di Stato, che chiede al governo una serie di chiarimenti e integrazioni prima di dare il proprio parere. Se sugli altri provvedimenti esaminati finora, dal decreto Scia a quello sulla conferenza dei servizi (si veda Il Sole 24 Ore di ieri) e sulle sanzioni anti-assenteismo, i giudici amministrativi hanno finora dato il via libera, anche se accompagnato da suggerimenti di correzioni, il provvedimento sull’amministrazione digitale incontra obiezioni più pesanti. Palazzo Vidoni, in pratica, è chiamato a fornire le motivazioni puntuali su un gruppo di scelte, e solo dopo il Consiglio di Stato potrà fornire il giudizio definitivo.
In effetti le domande dei giudici amministrativi, messe in fila nel parere (interlocutorio) 785/2016, puntano su questioni parecchio delicate. I giudici amministrativi, prima di tutto, rilanciano le obiezioni già sollevate dagli operatori del settore sul nuovo super-requisito imposto dall’articolo 25 del decreto alle imprese che si candidano a gestire la posta elettronica certificata, l’identità digitale e gli altri servizi elettronici certificati. A loro il decreto legislativo chiede di avere un capitale sociale di almeno 5 milioni di euro, cioè il livello che Bankitalia ha imposto nella circolare 285/2013 alle banche di credito cooperativo: sul punto, i giudici amministrativi richiamano una prima obiezione già sollevata dal Tar Lazio, che nella sentenza 9951/2015 ha ritenuto «sproporzionato» il requisito, e chiede al governo di chiarire le ragioni della scelta, e di tener conto dell’esigenza di «non escludere dal mercato società che, pur in possesso di accertati requisiti di affidabilità», hanno un capitale inferiore.
Per l’articolo 46 si arriva invece a ipotizzare «l’esigenza di espungere dal testo» le novità. La riforma prevede infatti l’obbligo di cancellare da tutte le sentenze i dati personali, con l’eccezione di quelle dei giudici e degli avvocati. L’«anonimizzazione totale», che sostituisce quella oggi imposta quando la chiede una delle parti o il giudice, quando c’è in gioco l’identità di minori, i rapporti famigliari o la salute, non è però prevista in alcun punto della delega, e potrebbe soffocare di lavoro aggiuntivo le cancellerie danneggiando «l’efficacia e la speditezza» della giustizia. Da chiarire, poi, il taglio alle regole sulla «continuità operativa», in base alle quali il Codice attuale (articolo 50-bis) impone alle Pa di preparare piani di emergenza per superare gli inciampi informatici, e la validità automatica prevista per i documenti elettronici con firma digitale. La «firma elettronica», osserva il Consiglio di Stato, è rappresentata oggi da tanti sistemi diversi, a volte limitati a una «semplice password» che «per sua natura potrebbe non fornire la certezza» sulla provenienza effettiva del documento.
Mentre la Funzione pubblica è al lavoro per superare le obiezioni del Consiglio di Stato, il cantiere della riforma continua a lavorare. Ieri sono arrivati in Parlamento i primi testi, quelli che hanno già raccolto tutta la dote dei pareri preventivi, mentre per domani sono attesi in Conferenza unificata i due decreti paralleli sul taglio delle partecipate e il riordino dei servizi locali, insieme al regolamento sulle semplificazioni su cui già nelle scorse settimane si è acceso il confronto con le Regioni. Gianni Trovati