P.A.: Per le spese legali rimborsi ai dipendenti con vincoli precisi (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

 

Responsabilità civile nella Pa

Per le spese legali rimborsi ai dipendenti con vincoli precisi

 

 

 

Con sempre maggiore frequenza vengono sottoposte all’attenzione dei giudici controversie relative al rimborso da parte dell’ente pubblico delle spese legali sostenute dal dipendente in conseguenza dell’apertura nei suoi confronti di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale per fatti inerenti all’espletamento delle sue mansioni.

Il rimborso delle spese legali, previsto dalle norme dei contratti collettivi, mira a tenere indenne il dipendente dalle conseguenze negative che, senza dolo o colpa grave, si siano verificate nello svolgimento della sua attività di lavoro, in analogia a quanto disposto dall’articolo 1720 del codice civile in materia di mandato. Per poter riconoscere tale tutela è tuttavia necessario verificare la sussistenza di alcuni presupposti, da accertare caso per caso.
Il primo è che i fatti per i quali si è aperto il procedimento a carico del dipendente siano avvenuti nell’esercizio delle sue mansioni, mentre non è sufficiente che si siano svolti semplicemente durante la prestazione di lavoro o in occasione del suo espletamento.

Per poter accedere al patrocinio legale, inoltre, è necessario verificare che non sussista alcun conflitto di interessi tra l’amministrazione e il proprio dipendente.
La valutazione della sussistenza di un eventuale conflitto di interessi deve essere effettuata al momento dell’apertura del procedimento, ma può essere rilevata anche successivamente, sulla base di un accertamento in concreto e senza automatismi: persino in caso di assoluzione nel giudizio penale, infatti, non può essere escluso il conflitto di interessi ove i fatti, pur non costituendo reato, manifestino un contrasto tra il comportamento del dipendente e le finalità pubbliche dell’amministrazione (Cassazione, sezione lavoro 4978/2014).
Per quanto attiene, inoltre, all’instaurazione del procedimento dal quale può conseguire il patrocinio legale, occorre tener presente un discutibile orientamento dell’Aran, secondo il quale, per accedere alla tutela, deve essere stato avviato un procedimento giudiziario che si concluda con una sentenza, escludendo, quindi, che possano essere rimborsate le somme eventualmente sostenute dal dipendente in sede di mediazione oppure nell’ambito di procedimenti, come ad esempio l’accertamento tecnico preventivo (articolo 696 del codice di procedura civile) o la consulenza tecnica preventiva (articolo 696-bis del codice di procedura civile), che non sfociano in una pronuncia giurisdizionale.
Ove sussistano i presupposti indicati, l’amministrazione potrà procedere al rimborso delle spese legali nella misura che dovrà essere opportunamente predeterminata da atti regolamentari dell’ente sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi degli avvocati, fatta salva l’ipotesi di refusione delle spese legali disposta dal giudice contabile in favore del dipendente sottoposto a giudizio contabile.

In proposito, infatti, la Corte dei Conti della Toscana (sentenza del 16 ottobre 2013) ha ritenuto che, in caso di proscioglimento nel merito, il rimborso debba avvenire entro i limiti della liquidazione disposta dal giudice, rimanendo a carico del dipendente la differenza tra la somma liquidata in sede giudiziale e gli onorari richiesti dal legale con la propria parcella.
Marco Lovo

 

 

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