PENALE: Autoriciclaggio non retroattivo (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

 

 

Diritto penale. La Corte d’appello di Milano puntualizza che il nuovo reato non si applica per fatti antecedenti

 

Autoriciclaggio non retroattivo

 

 

Il reato di autoriclaggio non può essere perseguito retroattivamente e il reato presupposto di frode fiscale, sia nell’autoriciclaggio che nel riciclaggio, va accertato e contestato, non potendosene solo presumere l’integrazione. A chiarirlo la sentenza n. 4920/15 della Corte d’appello di Milano. La vicenda aveva ad oggetto una contestazione di frode fiscale e di un successivo reato di riciclaggio, ben diverso dalla nuova fattispecie di autoriciclaggio.

Le ipotesi accusatorie erano tutte antecedenti al 1 gennaio 2015 e venivano riferite dalla Procura della Repubblica ad un imprenditore che, con una serie di operazioni societarie, avrebbe riciclato i proventi riferibili alla frode fiscale presuntivamente perpetrata dal padre sul finire degli anni 90 con la medesima azienda ora condotta dal figlio. La Corte d’appello statuisce che l’imprenditore, imputato per il reato di riciclaggio, va assolto «per non aver commesso il fatto in quanto autore di autoriciclaggio, all’epoca non punibile ed oggi non perseguibile ex art. 2 c.p.». Non essendo stata provata la ricorrenza del reato presupposto, solo presuntivamente attribuito al papà, al più quello che si poteva ipotizzare era che il figlio avesse reimpiegato somme frutto di evasione realizzata da esso stesso, ma l’autoriciclaggio non può certo essere contestato retroattivamente. A ben guardare si tratta di tutti fatti (anche quelli del presunto riciclaggio) antecedenti al 1° gennaio 2015, data di entrata in vigore dell’autoriciclaggio, prima della quale non è proprio possibile punire condotte di tal specie.

La sentenza dei giudici milanesi fa riflettere più in generale sull’interpretazione del nuovo reato. Posto che l’integrazione della fattispecie è correlata alla commissione di un precedente reato ascrivibile al medesimo autore, è lecito domandarsi se all’applicazione pratica da parte dei Tribunali l’autoriciclaggio sarà configurabile in presenza di reati presupposto (reati tributari, contro il patrimonio, ecc.) commessi in data antecedente al gennaio 2015 o se, invece, solo per i reati presupposto integrati a partire da questa data.
Parte della dottrina ritiene applicabile la fattispecie in questione solo ove susseguente alla commissione di reati post 31 gennaio 2014 e, quindi, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 648-ter. A sostegno di questa tesi si è argomentato per la non punibilità della condotta di autoriciclaggio sulla base della considerazione che lo stesso reato da cui proviene il provento sarebbe un elemento integrativo del precetto penale e non un semplice presupposto della condotta.
Secondo altra corrente di pensiero, però, andrebbe notato come il richiamo contenuto nell’articolo 648 ter Codice penale all’ultimo comma dell’articolo 648 (che rende punibile il reato anche se quello presupposto sia non punibile, non procedibile o commesso da soggetto non imputabile) possa far propendere per la considerazione del reato che genera il provento quale semplice presupposto della condotta e non come elemento integrativo. A tale conclusione, secondo alcuni autori, si dovrebbe arrivare alla luce del fatto che il tempus commissi delicti dell’autoriciclaggio si colloca nel momento in cui il soggetto ostacola la ricostruzione della provenienza dei fondi. Pertanto, anche nel caso in cui la violazione tributaria si collocasse temporalmente prima o addirittura si fosse prescritto il termine per accertare e punire il comportamento delittuoso a monte, il reato di autoriciclaggio potrebbe considerarsi integrato e sarebbe punibile.

Certo è, tuttavia, che, come correttamente ricorda la Corte d’Appello di Milano, se il reato presupposto non è stato nemmeno accertato, non dovrebbe mai ipotizzarsi né il riciclaggio né l’autoriciclaggio. Antonio Tomassini

Antonio Carino

 

Foto del profilo di admin-oua

admin-oua