IL SOLE 24 ORE
Penale. Dlgs in vigore dal 29 marzo
Per la condizionale riconoscimento reciproco nella Ue
Via libera, anche in Italia, al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di sospensione condizionale della penaper favorire il reinserimento sociale del condannato e, al tempo stesso, rafforzare il controllo del rispetto delle misure e delle sanzioni sostitutive. Dal 29 marzo, infatti, sarà pienamente operativo il Dlgs 38/2016, adottato il 15 febbraio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, che recepisce la decisione quadro n. 2008/947/GAI «sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive».
Con un ritardo di cinque anni, l’Italia dà attuazione all’atto Ue, in linea con la delega al Governo contenuta nella legge di delegazione europea 2014, completando così il quadro normativo costituito anche dal Dlgs 161/2010 relativo alla decisione quadro 2008/909/GAI sull’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale.
Centrale, al pari di altri atti in materia di cooperazione giudiziaria penale, il dialogo diretto tra autorità giudiziarie che, però, il decreto prevede in via residuale, unicamente nei limiti fissati dal testo legislativo. In via generale, quindi, è il ministro della Giustizia ad occuparsi della trasmissione e della ricezione dei provvedimenti giudiziari e dei certificati.
Per quanto riguarda la trasmissione all’estero, spetta al pubblico ministero presso il giudice indicato in base all’articolo 665 del Codice di procedura penale inviare la sentenza o la decisione di liberazione condizionale all’autorità competente dello Stato membro in cui il condannato ha la residenza legale e abituale.
Proprio con l’obiettivo di favorire il reinserimento e di tener conto dei legami familiari e sociali, la persona condannata può chiedere la trasmissione a un’autorità competente di un altro Stato membro che, però, dovrà fornire il proprio consenso. La trasmissione è corredata dall’invio dei certificati predisposti nella decisione quadro e riprodotti nel Dlgs 38/2016. Se l’autorità competente dello Stato di esecuzione non si oppone al riconoscimento della sentenza o della decisione di liberazione condizionale, l’autorità italiana è libera dalla sorveglianza, salvo in specifiche ipotesi elencate all’articolo 8.
Per la trasmissione dall’estero, la competenza è attribuita alla Corte di appello nel cui distretto il condannato ha la residenza legale e abituale. Le condizioni per il riconoscimento sono fissate dall’articolo 10. In linea con la legge 69/2005 sul mandato di arresto europeo, anche il nuovo testo deroga al principio della doppia incriminabilità, per 32 reati. Ampio spazio così al riconoscimento anche in assenza della doppia incriminazione, se la sanzione prevista nello Stato di emissione ha una durata massima non inferiore ai tre anni di reclusione. Con il sì al riconoscimento, la sorveglianza è disciplinata dalla legge italiana, che si applica anche in materia di amnistia, indulto e grazia e per le spese sostenute sul territorio. Marina Castellaneta