PREVIDENZA: Al vaglio delle sezioni unite il potere di verifica degli enti (Italia Oggi)

ITALIA OGGI

Al vaglio delle sezioni unite il potere di verifica degli enti

Palla alle sezioni unite sul potere della Cassa di previdenza di verificare la regolarità dell’iscrizione all’albo del professionista. La sezione Lavoro della Corte di cassazione con la sentenza n. 9489/2016 ha infatti valutato la questione di particolare importanza, avendo ad oggetto la titolarità di un potere destinato a incidere su un diritto alla persona costituzionalmente garantito, qual è il diritto alla previdenza.
E ha trasmesso quindi gli atti al primo presidente perché valuti l’opportunità di rimessione alle sezioni unite. La questione riguarda in particolare il ricorso di un commercialista contro la Cassa di previdenza dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che aveva annullato alcune annualità di iscrizione perché aveva considerato lo svolgimento della libera professione in situazione di incompatibilità. Il tribunale ha accolto il ricorso, mentre la Corte d’appello lo ha respinto. Secondo la prima interpretazione, non vi è alcuna disposizione che attribuisca alla Cassa un potere di verifica della regolarità dell’iscrizione, posto che ad essa spetta unicamente un altro tipo di accertamento, ovvero la verifica dell’esercizio della professione con carattere di continuità. Altrimenti, si verificherebbe una interferenza con l’ambito di competenze riservate, in via esclusiva, al consiglio dell’ordine. Per il procedimento di cancellazione dall’albo, infatti, il professionista ha il diritto di essere sentito prima dell’emanazione del provvedimento e di proporre ricorso, con effetto sospensivo, al Consiglio nazionale. Tali garanzie, invece, non sussistono qualora la Cassa individui una situazione di incompatibilità, ragione idonea a determinare la cancellazione dall’albo. Il secondo indirizzo interpretativo evidenzia come non sia dirimente la valorizzazione della potestà monopolistica del Consiglio dell’ordine sui provvedimento di cancellazione dall’albo per incompatibilità, perché la potestà della Cassa sarebbe una cognizione finalizzata non a porre nel nulla l’iscrizione all’albo, ma solo a verificare uno dei presupposti per l’erogazione del trattamento pensionistico. Gabriele Ventura

Foto del profilo di Andrea Gentile

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