PREVIDENZA: Bonus alle Casse senza sanzioni (Il Sole 24 Ore)

IL SOLE 24 ORE

Sconto investimenti. La circolare 14/E arriva a ridosso della scadenza delle richieste che vanno presentate entro il 30 aprile
Bonus alle Casse senza sanzioni

A ridosso della scadenza del 30 aprile prossimo, termine ultimo per il primo invio del modello per la richiesta del credito di imposta da parte della Casse di previdenza e dei fondi pensione complementari, l’agenzia delle Entrate con la circolare 14/E, pubblicata ieri 27 aprile 2016, fornisce importanti chiarimenti con riguardo soprattutto alle modalità di calcolo del credito, anche in presenza di fondi multicomparto, nonché ai requisiti e alla decorrenza degli investimenti. A causa della particolare complessità della materia, e delle condizioni di obiettiva incertezza in cui sono incorsi gli operatori, l’agenzia della Entrate ha escluso espressamente l’applicazione di sanzioni per indebita fruizione dei crediti di imposta richiesti nella prima finestra temporale utile per vantarli, e cioè dal 1° marzo al 30 aprile 2016.
Credito di imposta
Per le Casse di previdenza, condizione necessaria per beneficiare del credito di imposta consiste nell’aver investito i proventi, assoggettati a ritenute e a imposte sostitutive, in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine. Non è necessario investire tutti i redditi di natura finanziaria realizzati in un determinato periodo di imposta: il credito spettante – pari al massimo al differenziale tra la vecchia e la nuova tassazione e quindi al 6% – andrà determinato, infatti, in proporzione esclusivamente alla quota di tali redditi investita. Ad esempio su un rendimento pari a mille, la tassazione sarà di 260, il credito massimo agevolabile se investo tutti i mille sarà di 60 se investo una parte dei mille, ad esempio 700, il credito spettante sarà di 42.
Quanto ai fondi pensione, invece, il credito di imposta vantabile è parametrato al risultato netto maturato, assoggettato ad imposta sostitutiva a condizione che risulti investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine. Il credito così determinato sia per le Casse che per i fondi pensione è utilizzabile dal periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti.
Per i fondi pensione multicomparto, cioè quei fondi strutturati in comparti differenziati per rischio e rendimento, con più linee di investimento, la richiesta di attribuzione del credito deve essere presentata in maniera unitaria a nome del Fondo e non dei singoli comparti. Tuttavia per il riconoscimento del credito, i singoli comparti devono essere considerati separatamente, calcolando il credito sulla base degli importi dei titoli confluiti in ogni linea di investimento. Una volta ottenuto il riconoscimento del credito, il gestore del fondo è poi tenuto ad attribuire la quota di credito spettante al singolo comparto considerando sia l’ammontare delle imposte sostitutive a quello riferibili che la quota di investimenti effettuati dallo stesso comparto.
Investimenti
Sotto un primo profilo, l’investimento può essere realizzato sia direttamente, sottoscrivendo o acquisendo azioni o obbligazioni di società operanti nel settore delle infrastrutture, che indirettamente sottoscrivendo o acquisendo quote di Oicr che investono in tale settore o in società non quotate.
Con riguardo agli investimenti diretti, il credito di imposta è ammesso tuttavia anche quando l’investimento non è diretto in società che svolgono prevalentemente elaborazione e realizzazione di progetti in settori infrastrutturali. È sufficiente che l’investimento sia prevalentemente orientato nel settore infrastrutture.
A tale riguardo, Casse e fondi sono tenuti a verificare il requisito della prevalenza partendo dai dati disponibili per l’investitore medio e, quindi, sul piano formale dagli atti di costituzione della società e, su quello più sostanziale, guardando ai documenti di rendicontazione dell’attività e, cioè, al bilancio di esercizio.
In caso di investimenti in start-up, la prevalenza può essere verificata solo in un momento successivo a quello di effettuazione dell’investimento. Solo da tale momento, l’investimento può rilevare ai fini del calcolo.
Quanto infine agli investimenti indiretti effettuati tramite fondi comuni, trattandosi di soggetti vigilati, il requisito della prevalenza va verificato guardando la regolamento di gestione del fondo.
Criteri e vincoli
Per usufruire del credito di imposta, Casse previdenziali e fondi complementari possono investire anche solamente in uno dei settori o delle attività puntualmente individuati dal decreto ministeriale del 19 giugno 2015. Per evitare che l’investimento abbia esclusivamente natura speculativa, il capitale deve rimanere investito per un periodo minimo di cinque anni. In caso di cessione o scadenza del titolo oggetto di investimento, prima del decorso del quinquennio, il corrispettivo ottenuto deve essere reinvestito entro novanta giorni in altre attività correlate al settore delle infrastrutture. Il mancato reinvestimento determina la riduzione del credito di imposta pro-quota in relazione al capitale originariamente investito. Per l’attribuzione del credito di imposta – secondo la circolare 14/E la risposta delle Entrate deve arrivare entro la fine di giugno – , gli investimenti nelle attività finanziarie da considerare sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2015. Alessandro Mastromatteo Benedetto Santacroce

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