PREVIDENZA: Casse, il bonus è realtà (Il Sole 24 Ore)

ITALIA OGGI

In G.U. il decreto del Mef che detta le regole per il credito di imposta

Casse, il bonus è realtà

Oltre che in Italia investimenti in tutta Europa

Non solo investimenti in azioni, quote di società o obbligazioni di enti residenti in Italia, ma anche di società o enti residenti in uno stato membro dell’Ue o in stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo. Questi i confini entro cui le casse di previdenza potranno scegliere di indirizzare gli investimenti che daranno loro la possibilità di usufruire del credito di imposta previsto dalla legge di stabilità 2015 a parziale compensazione dell’aumento impositivo sui rendimenti finanziari (passato dal 20% al 26% per le casse e dall’11,5% al 20% per i fondi pensione). E la conferma è arrivata ieri a tarda sera quando in G.U. n. 175 è stato pubblicato il decreto 19 giugno 2015 del ministero dell’economia e delle finanze che disciplina le modalità per usufruire dell’agevolazione fiscale (si veda ItaliaOggi del 28 luglio 2015). La versione definitiva del decreto ha confermato, con qualche aggiunta, quanto previsto nelle bozze circolanti all’indomani dell’annuncio da parte del Mef del completamento del testo composto da sei articoli. Spazio quindi a investimenti mirati su turismo, cultura, ambiente, reti idriche, strade, porti, aeroporti, ferrovie, ospedali, immobili pubblici non residenziali, telecomunicazioni ed energia. E nulla sarà lasciato al caso. Qualora, infatti, la somma dei bonus richiesti dagli enti fosse maggiore del plafond disponibile (80 milioni di euro annui a partire dal 2016), la torta sarà ripartita proporzionalmente tra gli aventi diritto. Se invece il budget risulterà capiente rispetto alle domande, tutti otterranno l’importo prenotato. Sul fronte degli investimenti, ci saranno due possibilità: o un investimento diretto, tramite sottoscrizione o acquisto di azioni o obbligazioni, oppure indiretto, mediante il veicolo dei fondi comuni di investimento infrastrutturali. In quest’ultimo caso, gli Oicr potranno investire in capitale (venture capital, private equity) o in titoli di debito (private debt), purché le società target che operano nei settori strategici non siano quotate. Gli asset così individuati dovranno essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di dismissione o scadenza dei titoli prima del quinquennio, l’ente dovrà reinvestire il corrispettivo in analoghe attività entro 90 giorni (e non più 30, come inizialmente ipotizzato), pena la perdita del beneficio. Le casse, però, per essere sicure di poter beneficiare del bonus dovranno superare il controllo dell’Agenzia delle entrate. Compito dell’amministrazione finanziaria, infatti, sarà quello di verificare che gli investimenti proposti dalle casse per usufruire dell’agevolazione siano riconducibili all’elenco previsto dall’art. 2 del decreto. A tal fine, inoltre, l’amministrazione finanziaria potrà anche acquisire il parere del dipartimento delle finanze. E nel caso in cui venga accertata la mancanza dei requisiti necessari, le Entrate potranno procedere al recupero. Sempre alle Entrate, poi, spetterà il compito entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto, di dettare le regole attuative e approvare il modulo di richiesta del bonus. Sarà la stessa amministrazione finanziaria a determinare annualmente la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto. Il tax credit, inoltre, dovrà essere utilizzato obbligatoriamente in compensazione, tramite il modello F24 telematico, e indicato nella dichiarazione dei redditi.   Beatrice Migliorini e Valerio Stroppa 

 

 

 

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