IL SOLE 24 ORE
Previdenza. Verso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che individua gli investimenti «agevolati»
Casse, il bonus si sblocca
Sab. 25 – Manca solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per il decreto che individua quali sono gli investimenti finanziari «a medio o lungo termine» che le Casse professionali e i fondi pensione potranno effettuare per beneficiare del credito d’imposta, rispettivamente, del 6% o del 9%, che consente di sterilizzare l’incremento dal 20% al 26% della tassazione dei proventi incassati e l’aumento dall’11% al 20% delle imposte che i fondi pensione devono pagare sul loro risultato netto di gestione.
La Corte dei conti, infatti, lunedì scorso ha dato il via libera al decreto firmato dal ministro dell’Economia il 19 giugno 2015, con il quale è stato portato da 30 a 90 giorni il periodo di tempo consentito per reinvestire i titoli eventualmente scaduti prima della soglia dei 5 anni minimi. I crediti d’imposta si potranno ottenere solo se i proventi degli investimenti delle Casse (tassati al 26%) e l’ammontare del «risultato netto maturato» dai fondi pensione (tassato al 20%) verranno «investiti in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine». Potranno essere interessati a questi investimenti solo società ed enti (quotati o meno) operanti prevalentemente elaborare o realizzare progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici, stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle telecomunicazioni, anche digitali, e della produzione e trasporto di energia. L’investimento di Casse professionali e fondi pensione in questi soggetti potrà essere diretto, cioè attraverso l’acquisto di azioni, quote, obbligazioni o altri titoli di debito, ovvero indiretto, cioè tramite l’acquisto di azioni o quote di fondi comuni di investimento, che comprano prevalentemente titoli o crediti a medio e lungo termine di tali enti o società. Si potrà investire anche in fondi comuni impegnati prevalentemente in strumenti finanziari (o crediti a medio e lungo termine) di “società non quotate”, con qualunque tipo di attività, tranne bancaria, finanziaria o assicurativa. Le Casse e i fondi comuni dovranno detenere gli investimenti per almeno cinque anni e in caso di cessione o di scadenza dei titoli prima del quinquennio, il corrispettivo dovrà essere reinvestito in altre attività con le stesse caratteristiche entro 90 giorni. Nel caso di investimenti indiretti tramite fondi comuni, per garantire l’effettiva dimensione infrastrutturale del fondo, è previsto che lo stesso abbia una durata minima di cinque anni.
Per poter beneficiare dei crediti d’imposta, Casse e fondi pensione dovranno inviare telematicamente alle Entrate un’istanza annuale, entro il termine che verrà stabilito da un provvedimento dell’Agenzia. Dovranno indicare l’importo dei redditi (per le Casse) e del “risultato netto di gestione” (per i fondi pensione), che è stato investito nelle attività finanziarie a medio o lungo termine, oltre che quello massimo agevolabile. L’Agenzia determinerà la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto, in base al rapporto tra quanto stanziato dallo Stato e l’ammontare del credito complessivamente richiesto da tutte le Casse e fondi pensione. Quindi, questi soggetti potranno annullare completamente gli aumenti di tassazione solo se l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto da tutte le Casse e i fondi pensione sarà inferiore agli stanziamenti di spesa previsti. I crediti d’imposta concessi potranno essere utilizzati in compensazione in F24 (da inviare solo tramite Entratel o Fisconline), e dovranno essere indicati nelle dichiarazioni del periodo di concessione e di utilizzo. Luca De Stefani